REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 56. 
 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367 
 
  Per le spese di cui al n. 10)  devono  farsi  aperture  di  credito
distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro. ((66)) 
                                                                 (47) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art.  24,  comma  1  del
D.P.R. 20 aprile 1994, n.  367,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) la proroga al  1  novembre  1995  dell'entrata  in
vigore della presente abrogazione. 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto, (con l'art.  30,  comma
1, lettera n)) che "all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al
numero 10) devono farsi aperture di credito  distintamente  per  ogni
contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n)  a  bb),
31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  30,  comma  1,
lettera m)".