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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal:  9-2-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Agevolazioni alle attività di ricerca
1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica , e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:
a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35) e delle strutture edilizie universitarie meridionali;
d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;
e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.
((3))
2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 32, ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che " A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud" ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per servizi pubblici"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 3) che "A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto."