DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
               Disposizioni in materia di agevolazioni
                      alle attivita' di ricerca

  1.  In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la
quota  del  Fondo  di  cui  al  comma  5 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da
assegnare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo
6  del  medesimo  decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori
risorse attribuite per le stesse finalita', sono iscritte in apposito
capitolo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1994.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica  puo'  disporre apposite aperture di credito in favore di
un  funzionario  delegato.  I  relativi ordini di accreditamento sono
emessi  in  deroga  ai  limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano
estinti  al  termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono
essere trasportati a quelli successivi.
  2.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,   ai   fini   della  definizione  e  approvazione  degli
interventi   consentiti   dalla   legislazione   vigente  nelle  aree
economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  del  programma  pluriennale  di sviluppo della ricerca, si
avvale  di  un  apposito  comitato  tecnico-scientifico,  nominato  e
presieduto  dal  Ministro  e composto di dodici membri di qualificata
esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia
universitaria  e  formazione.  I  relativi  compensi, determinati con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sono posti a
carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il
predetto comitato e' chiamato, altresi', ad esprimere pareri anche in
ordine  agli interventi in via di espletamento relativi alle materie,
gia'   di   competenza   dei   soppressi   organismi  dell'intervento
straordinario    nel    Mezzogiorno,    trasferite    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. ((4))
  3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi
e  dei  progetti,  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica   puo'   avvalersi,   previa   apposita
convenzione,  del  CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.
((4))
  4.  Per  l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui
al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e
settimo,  della  legge  26  aprile  1983,  n.  130, mediante apposite
commissioni,  i  cui  oneri,  da  definire  con  decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  posti a carico delle
risorse di cui al comma 1. ((4))
  5.  La  competenza  relativa  alla  concessione  delle agevolazioni
previste  per  i  progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera  c),  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  e'
attribuita  al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica;  e'  parimenti  attribuita  al  suddetto Ministero la
competenza   relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni  e  dei
contributi  per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui
al   summenzionato   articolo  1,  comma  3,  lettera  c),  richiesti
successivamente alla data del 21 agosto 1992.
  6.   I   crediti   nascenti  dai  finanziamenti  erogati  ai  sensi
dell'articolo  2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  sono  assistiti  da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi  causa  derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia  e  di  quelli  previsti  dall'articolo 2751-bis del codice
civile,  fatti  salvi  i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.   La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non  sono
subordinate  ne' al consenso delle parti, ne' a forme di pubblicita'.
Il  privilegio  si  applica  ai  contratti di finanziamento stipulati
successivamente  alla  data  di entrata in vigore del decreto-legge 7
dicembre  1993,  n.  506,  anche  se  riferiti  a precedenti delibere
adottate  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. ((4))
  7.  Ai  fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo
della  ricerca,  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  sono  soppresse  tutte  le  riserve  ed  i limiti di
destinazione   delle  risorse  del  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata,  istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, previsti dalle leggi vigenti.
  8.  A  parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma
1,  lettera  e),  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono
trasferite  al  Dipartimento  per  i  servizi tecnici nazionali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  le  funzioni  relative  ai
progetti  "TELAER  - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la
gestione  integrata  del territorio" e "TERRA del Sud - Tecnologie di
elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud"
ed  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello
informativo per servizi pubblici".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4,  lettera  a))  che a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo  decreto  di  cui  all'articolo  6, comma 2 del suddetto D.Lgs.
297/99 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.