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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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Art. 3

Ricerca applicata
1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
((7))
2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.
((7))
3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:
"Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità.
I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese".
((7))
5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, sono abrogati i commi 2, 2-bis e 3 del presente articolo.