DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                          Ricerca applicata
  1.  Per  il  periodo  1995-1997, un importo corrispondente al 5 per
cento  degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in
favore  del  CNR,  dell'ENEA,  dell'INFN  e del Fondo speciale per la
ricerca  applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,  n.  1089,  e'  trasferito  al  capitolo  7520  dello  stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  per  promuovere  iniziative  in  comune tra imprese,
universita'  e  centri  di  ricerca  pubblici e privati in settori di
rilevante  interesse  per  lo  sviluppo  del  sistema  della  ricerca
nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con
gli  enti  ed  imprese  titolari  della  ricerca, che definiscono gli
obiettivi,  i  tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I
criteri  e  le  modalita'  per la realizzazione dei predetti accordi,
nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili
sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  con  proprio decreto dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  2.   Per   favorire  la  piu'  ampia  interazione  tra  le  imprese
manifatturiere,  le  universita'  e  gli  enti  di ricerca pubblici e
privati  possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17
febbraio  1982,  n.  46,  a  valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche'
a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
((7))
  2-bis.  Il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,   per   l'espletamento   degli   adempimenti  istruttori
necessari  per  l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonche'
dei  contratti  inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla
legge  17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti
tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del
Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della  politica
industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  88  del  16  aprile  1994.  I  relativi compensi, determinati con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sono posti a
carico  del  Fondo  speciale  per  la  ricerca applicata nella misura
complessiva non superiore all'1 per cento. ((7))
  3.  Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e' sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  tecnico  scientifico,  da costituirsi entro due mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di
dodici  membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio
nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia, uno dalla Conferenza
permanente   dei   rettori  delle  universita'  italiane,  tre  dalle
associazioni  maggiormente  rappresentative dei settori produttivi ed
uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'.
I  membri  del  comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre
anni  e  possono  essere  confermati  una  sola volta. Il comitato si
riunisce almeno una volta al mese". ((7))
  4. E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n.
697.
  5.  Fino  all'entrata  in vigore della legge di riordinamento degli
organi  consultivi  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il
Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia  (CNST) e'
prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti
e  le  deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  13  settembre  1996, n. 475, convertito con modificazioni
dalla  L. 5 novembre 1996, n. 573 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "  In  attesa  del  riordinamento  del  Consiglio  universitario
nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia,
i  termini  stabiliti  rispettivamente  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  7  gennaio  1995, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  marzo  1995,  n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997;
sono  fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.Lgs.  27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4,  lettera  a))  che a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo  decreto  di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 27 luglio 1999,
n. 297, sono abrogati i commi 2, 2-bis e 3 del presente articolo.