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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  16-7-1998
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Art. 3

(Programmazione e coordinamento della ricerca)
1.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204))
.
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204))
.
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce,
(( . . . ))
iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.