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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 (in G.U. 12/11/1996, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1997)
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Testo in vigore dal:  16-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.