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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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Art. 11

Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica
1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive;
b) al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.
((7))
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
((7))
4. L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni.
((7))
5. Al finanziamento delle iniziative
((di cui al comma 1))
si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
((Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
[...]
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451".