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LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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Art. 5

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del "Fondo speciale per la ricerca applicata" ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.
2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilità complessive del Fondo.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. è abrogato il presente articolo.