LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. In sede di ripartizione delle disponibilita' del "Fondo speciale
per la ricerca applicata" ai  sensi  dell'articolo  5,  primo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto
anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2  del  decreto-legge
15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla  legge
13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da  8  a  12  della  citata
legge n. 46 del 1982. 
  2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale
per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e  non  utilizzate
dagli operatori meridionali continuano ad  affluire  con  vincolo  di
destinazione alle disponibilita' complessive del Fondo.((1)) 
    
----------------


    
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9,  comma
4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo  decreto
di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e'  abrogato  il
presente articolo.