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LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
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Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. (( Il Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno  alla  ricerca
scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto  interessi
su mutui. )) 
  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,  determina
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge i criteri per la concessione dei contributi  di  cui  al  comma
1.((1)) 
  3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti
di impegno decennali di lire 125 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
1988, 1989 e 1990. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9,  comma
4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo  decreto
di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e'  abrogato  il
comma 2 del presente articolo.