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LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
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Testo in vigore dal:  14-8-1988 al: 10-9-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale".
Note all'art. 1:
- L'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (i cui commi secondo, terzo e quarto sono stati sostituiti con quattro commi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e riprodotti nel contesto), recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologia e sulle ferrovie dello Stato, è il seguente:
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali e loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".
- L'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), così recita:
"Art. 10. - Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul "Fondo speciale per la ricerca applicata", previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.
I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.
La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.
Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.
Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.
Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del "Fondo" di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali.
Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.
Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227".
- L'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevede quanto segue:
"Art. 7. - L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".
N. B. - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'art. 18, comma quarto, così recita: "Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
La legge 1› marzo 1986, n. 64, all'articolo 12, comma 11, così dispone: "Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".