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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 10


Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul "Fondo speciale per la ricerca applicata", previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.
I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.
La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.
Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.
Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.
Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del "Fondo" di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli stanziamenti in cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.
Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.