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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986
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Art. 18


Per le finalità previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977.
Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere c) e g), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per il ripiano delle passività onerose delle aziende speciali e dei consorzi forestali di cui all'articolo 7, terzo comma, della medesima legge n. 984 del 1977, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi.
Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo.
Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale.
Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.
Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, può essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari è contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982.
((3))

Le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.
Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA.
Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della presente legge "è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno."