LEGGE 14 ottobre 1974, n. 652

Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata.

Testo in vigore dal: 2-1-1975
                               Art. 2.

  Il  secondo,  terzo  e  quarto comma dell'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'IMI  e'  tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al
comma   precedente  secondo  le  direttive  di  politica  di  ricerca
scientifica  e  tecnologica  nazionale  ed  i  settori  prioritari di
intervento  che  il  CIPE  determina  annualmente,  su  proposta  del
Ministro   per   il   coordinamento   della   ricerca  scientifica  e
tecnologica:
    a)  sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale di societa' di
ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali
o loro consorzi;
    b)  sotto  forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici,
imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca
di cui alla precedente lettera a);
    c)  sotto  forma  di  interventi  nella  spesa - nella misura non
superiore  al  70  per cento dei progetti di ricerca - presentati dai
soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti
che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo
della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e
dei risultati della ricerca all'IMI.
    In  via  eccezionale  il  CIPE  su  proposta  del Ministro per il
coordinamento  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  puo', per
programmi  che  hanno  per  obiettivo  la  promozione  dell'industria
nazionale  in  settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di
lavoro,  elevare  l'intervento  fino  all'ammontare complessivo delle
spese  previste  per  la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti
necessari allo sviluppo del prodotto;
    d)  sotto  forma  di  contributi  nella  spesa  -  in  misura non
superiore  al  20  per cento - dei progetti di ricerca presentati dai
soggetti  di  cui  sopra  aventi particolare rilevanza tecnologica da
riconoscersi,   di   volta  in  volta,  dal  CIPE,  il  quale  potra'
consentire,  altresi',  la  cumulabilita'  di detti contributi con le
altre  forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La
quota   del  fondo  da  destinare  a  contributi  nella  spesa  sara'
determinata dal CIPE.
  I  programmi,  i  progetti  e  le  singole  proposte  esecutive con
l'indicazione  delle  forme  di  utilizzazione  dei  risultati  della
ricerca,  sono  presentati  dagli  interessati  all'IMI,  che, previa
istruttoria,  li  trasmette  al  Ministro  per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica.
  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  ricerca  scientifica e
tecnologica,  che  partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la
trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la
conformita'  dei  progetti  agli indirizzi della politica scientifica
nazionale  emanati  dal  CIPE  a norma del secondo comma del presente
articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
  Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  riferisce  al CIPE sulla
gestione  del  fondo  ai  fini degli adempimenti di cui al precedente
comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento".