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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 652

Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata.

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Testo in vigore dal:  2-1-1975

Art. 2


Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:
"L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento".