LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
               (Occupazione nel settore della ricerca)
    1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca   scientifica  e  tecnologica,  una  quota,  da  determinarsi
annualmente,  delle  somme  disponibili, di competenza della medesima
amministrazione  e  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di cui ai
provvedimenti:   legge   17   febbraio  1982,  n.  46,  e  successive
modificazioni;   legge   lo   marzo   1986,   n.   64,  e  successive
modificazioni;  legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488;  articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
e  relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 decreto-legge
23  settembre  1994,  n.  547,  e  relativa  legge  di conversione 22
novembre  1994,  n.  644;  decreto-  legge  31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa  legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto- legge 8
febbraio  1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
n.  104;  decreto-legge  17  giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione  8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548,  e  relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo'
essere  assegnata  prioritariamente,  per  l'erogazione,  a piccole e
medie  imprese,  alle  imprese  artigiane  e  ai soggetti di cui agli
articoli  17  e  27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati  all'avviamento  di titolari di diploma universitario, di
laureati  e  di  dottori  di  ricerca ad attivita' di ricerca, con la
stipula  di  contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale,    nell'ambito   di   progetti   di   ricerca   di   durata
predeterminata.
    2.  In  deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici  di  ricerca  e  delle  universita' e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi,
in  via  sperimentale,  nell'ambito di attivita' per il trasferimento
tecnologico,   di   assegnare  in  distacco  temporaneo  ricercatori,
tecnologi  e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11
marzo  1988,  n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i
soggetti  di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
    3.  L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto  di  lavoro  con  l'ente  o  con  l'ateneo  assegnante,  con
l'annesso  trattamento  economico  e  contributivo.  E'  disposta  su
richiesta  dell'impresa  o  del  soggetto  di  cui al comma 2, previo
assenso  dell'interessato  e  per  un periodo non superiore a quattro
anni,  rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che  regolano  le  funzioni,  nonche' le modalita' di inserimento dei
lavoratori  in  distacco  temporaneo  presso  l'impresa o il soggetto
assegnatario.  L'impresa  o  i  soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente
o  dall'ateneo  assegnante,  ai  ricercatori,  tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
    4.  Con  i  decreti  di  cui  al comma 1, a valere sulle medesime
risorse  di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e
con  riferimento  agli  atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi  destinati,  possono essere altresi' concesse agli enti pubblici
di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in
distacco  temporaneo  di  cui  al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi   ordinari   finalizzate   alla  copertura,  nella  misura
determinata    dai    medesimi   decreti,   degli   oneri   derivanti
dall'assunzione,   in   sostituzione  del  personale  distaccato,  di
titolari  di  diploma  universitario,  di  laureati  o  di dottori di
ricerca  con  contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo
parziale,  di  durata  non  superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, per attivita' di ricerca.
    5.  I  decreti  di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione  e  di  selezione  delle  richieste  di contributo e di
integrazione,  gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per   ogni  soggetto  beneficiario,  anche  in  relazione  alle  aree
territoriali  interessate  nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto   legge  22  ottobre  1992,  n.  415,  e  relativa  legge  di
conversione  19  dicembre  1992,  n.  488,  e  alla  possibilita'  di
cofinanziamento  comunitario,  la  differenziazione  del contributo e
dell'integrazione  in  relazione  al  livello  di  qualificazione del
personale  da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.Lgs.  27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4,  lettera  a))  che  il  presente articolo e' abrogato "A decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo
6, comma 2".