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LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal:  14-3-1982

Art. 13


Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.