LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal: 14-3-1982
                              Art. 13.

  Per  il  finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10,
11  e 12 e' destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per
la  ricerca  applicata  di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, una somma fino a lire 500
miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati,
a  favore  del  fondo  stesso,  con l'articolo 3 del decreto-legge 31
luglio  1981,  n.  414,  convertito, con modificazioni, nella legge 2
ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.
  Le  somme  non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite
alle altre disponibilita' del fondo.