DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica 
  1. Al fine di assicurare un piu' efficace e  diretto  rapporto  tra
attivita'  produttive  e   attivita'   di   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  anche   in   funzione   di   promozione   dei   livelli
occupazionali,  il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di  ricerca
e di qualificazione e formazione  di  risorse  umane  orientate  alle
esigenze delle  attivita'  produttive  con  particolare  funzione  di
supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare: 
    a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento,  controllo
e gestione per l'utilizzo diffuso della  ricerca  e  dell'innovazione
nelle varie aree economico-produttive; 
    b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di
ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese  destinate
ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di  ricerca  e
formazione compresi nell'ambito di uno specifico  programma  organico
di intervento.((7)) 
  3. Gli interventi di cui  ai  commi  1  e  2  sono  realizzati  con
contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982,  n.
46, su  proposta,  oltre  che  dei  soggetti  previsti  dallo  stesso
articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere  sul
Fondo speciale per  la  ricerca  applicata,  nonche'  di  consorzi  e
societa' consortili costituite con la  partecipazione  prevalente  di
uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere
affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di  cui
all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.((7)) 
  4. L'eta' per partecipare alle  attivita'  di  formazione  previste
dall'articolo 15, comma 3, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'
elevata a 32 anni.((7)) 
  5. Al finanziamento delle iniziative  ((di  cui  al  comma  1))  si
provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori  a  lire
50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del  lavoro  e
della   previdenza   sociale,   di   concerto   con    il    Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31,  della  legge
24  dicembre  1993,  n.  537.  ((Tali  risorse  sono   destinate   ad
incrementare le disponibilita' del Fondo  per  le  agevolazioni  alla
ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST)). 
    
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  AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9,  comma
4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2: 
 a) sono abrogate le seguenti disposizioni: 
 [...] 
    8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio  1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451".