LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Possono  beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo
precedente i seguenti soggetti:
    a) imprese industriali;
    b) consorzi tra le imprese industriali;
    c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
    d)  societa'  di  ricerca  costituite con i mezzi del fondo tra i
soggetti  delle  lettere  a),  b),  c) ed e), nonche' tra le societa'
finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
    e)  centri  di  ricerca  industriale  con  personalita' giuridica
autonoma,  promossi  dai  soggetti  di  cui alle lettere a), b) e c),
nonche'  dalle  societa'  finanziarie  di  controllo e di gestione di
imprese industriali;
    f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
    g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
    g-bis)  imprese  artigiane,  di  cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.
  Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di
attivita':
    1)   progetti  di  ricerca  applicata  definiti  autonomamente  e
realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
    2)  programmi  nazionali  di ricerca finalizzati allo sviluppo di
tecnologie   fortemente  innovative  e  strategiche  suscettibili  di
traduzione industriale nel medio periodo;
    3)  le  iniziative  per  il  trasferimento  alle  piccole e medie
imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
    4)  i  contratti  di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche
regionali,  propongono  per la realizzazione da parte dei soggetti di
cui al precedente primo comma.
  La   partecipazione   degli   enti   scientifici   di   ricerca   e
sperimentazione  ai  consorzi  di  cui alla lettera f) del precedente
primo  comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata
dal  Ministro  vigilante  sentito il parere del Ministro del tesoro e
del  Ministro  per  il  coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto
di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12
della legge 17 febbraio 1982, n. 46".