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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  4-3-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. È fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento.
5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.
7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca: "Imposta sugli spettacoli" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:
"Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Per il testo dell'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 19996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive e dilettantistiche" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Per il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, si veda in note all'art. 1.
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento .
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire in favore delle società sportive dilettantistiche .
6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà .
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, reca:
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato".
- Si riporta il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. (Imposte sugli spettacoli), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
"Allegato A TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Punto tariffa Genere di attività Aliquota
- - -

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad
esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali,
e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di
durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
2 16 per cento Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni,
dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento
o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
sia in circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del
3 bowling; noleggio go-kart. 8 per cento Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente
4 riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi
a ciò destinati. 10 per cento
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento".
- Si riporta il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettaria in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse all'attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad in terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. l soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio".
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione delÌammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguite le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, recante "Regolamento recante: norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni seguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostitute con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta.
5. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
- Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento recante modicalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 del 7 settembre 1998. Detto decreto è oggetto di aggiornamento.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del D.M. 23 marzo 1983, recante: "Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'IVA di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa":
"Art. 8. - Entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell'IVA. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'utente, e deve contenere i dati identificativi dell'utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è stato installato. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati.
Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell'apparecchio s'intende il giorno dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10".
"Art. 11. - Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del D.M. 30 marzo 1992, recante: "Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992:
"3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, può provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale):
"1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.800.000. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.
Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.
Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000.
Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.
Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini.
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter, dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetrabilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972".