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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal: 4-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina  dell'imposta  sugli spettacoli, in particolare l'articolo
15  sostituito  dall'articolo  10 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,  in  particolare
l'articolo   74-quater   inserito   con  l'articolo  18  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,   che   prevede   un   apposito   regolamento   in   materia  di
semplificazione  e  razionalizzazione  degli  adempimenti contabili e
formali dei contribuenti;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696,  recante  norme  per la semplificazione degli adempimenti di
certificazione dei corrispettivi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A.
e di imposte dirette;
  Visti  gli  articoli  10  e  18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante
delega  al  Governo  per  la  revisione  della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  l'articolo  25  della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante:
"Disposizioni   in   materia  di  perequazione,  razionalizzazione  e
federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento
  1.  I  soggetti che organizzano le attivita' elencate nella tariffa
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  come  modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26
febbraio  1999,  n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al
sesto  comma  dell'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  obbligati ad emettere
fattura   limitatamente   alle   prestazioni   di   pubblicita',   di
sponsorizzazione,  alle  cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva  e  di  trasmissione  radiofonica,  comunque connesse alle
attivita' di cui alla tariffa stessa.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di
registrazione   dei  corrispettivi,  previsto  dall'articolo  24  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
liquidazione  previsto  dall'articolo  1  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto
n.  633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di
cui  al  comma  1.  E'  fatto  salvo  l'esercizio dell'opzione per la
determinazione  dell'imposta nei modi ordinari con le modalita' e nei
termini  stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto
n. 633 del 1972.
  3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di
cui  alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto
legislativo  26  febbraio  1999,  n.  60, e per le operazioni ad esse
accessorie,  complementari o comunque connesse, anche se non soggette
all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei
corrispettivi  sono  assolti con il rilascio, all'atto del pagamento,
di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali
conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
o  biglietterie  automatizzate  gestite  anche da terzi, salvo quanto
stabilito  dagli  articoli  5  e  11 del presente regolamento. Per le
operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi
corrispettivi  sono  certificati  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
  4.   Al   termine   di   ogni   giorno   di   attivita'  e'  emesso
dall'apparecchio   misuratore   fiscale  un  documento  riepilogativo
giornaliero  degli  incassi.  Per  gli  esercizi  la cui attivita' si
protrae  oltre  le  ore  ventiquattro,  il documento riepilogativo e'
emesso  al  termine  dell'effettivo  svolgimento  dell'attivita'  con
riferimento alla data di inizio dell'evento.
  5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel
corso  della  stessa  giornata,  piu'  documenti  riepilogativi,  gli
stessi,  previa  annotazione  della  cennata circostanza nel libretto
fiscale  di  dotazione  dell'apparecchio,  sono  conservati  a  norma
dell'articolo  39  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
  6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1, con la dichiarazione di cui
all'articolo  8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  24  marzo  1983,
comunicano,   oltre   i   dati   ivi  previsti,  i  nominativi  degli
intermediari  di  cui  eventualmente  si avvalgono per la vendita dei
titoli di accesso.
  7.  Nel  caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli
apparecchi  misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si
rendono  applicabili  le  disposizioni  previste dall'articolo 11 del
decreto  del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21,
comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 30 marzo 1992,
concernente  le  caratteristiche  degli apparecchi misuratori fiscali
idonei  alla  certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12,
comma  1,  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i
corrispettivi  possono  essere  certificati  mediante  rilascio della
ricevuta  fiscale,  prevista  dall'articolo  8  della legge 10 maggio
1976,  n.  249,  ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli
fissi  di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992,
concernente   le  caratteristiche  della  ricevuta  fiscale  e  dello
scontrino  fiscale,  anche  manuale  o  prestampato  a  tagli  fissi,
integrati  con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  8.  Per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto connessa
all'imposta   sugli  intrattenimenti  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2.  Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
              - Il  D.P.R.  26 ottobre  1972,  n. 640, reca: "Imposta
          sugli  spettacoli"  ed  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  10  del  D.Lgs.
          26 febbraio  1999,  n.  60  (Istituzione dell'imposta sugli
          intrattenimenti,  in  attuazione della legge 3 agosto 1998,
          n.  288,  nonche'  modifiche  alla  disciplina dell'imposta
          sugli  spettacoli  di  cui  ai decreti del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
          al  settore  dello  spettacolo, degli intrattenimenti e dei
          giochi),   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale  -  n. 59 del marzo 1999, che ha modificato l'art.
          15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:
              "Art.   10   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal
          seguente:
              "Art.   15   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1.  Per  quanto riguarda gli adempimenti
          contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
          2,  nonche'  per  le  modalita'  ed  i termini di pagamento
          dell'imposta  liquidata  ai sensi degli articoli precedenti
          si  applica  l'art.  3,  comma 136, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 ".
              - Il   D.P.R.  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente
          "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
          e'  stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 1 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
              - Per   il   testo   dell'art.   74-quater  del  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
              - La  legge  23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  ed  e'  stata
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 136, della
          citata legge 23 dicembre 19996, n. 662:
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore".
              - La    legge   16 dicembre   1991,   n.   398,   reca:
          "Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive  e  dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
              - Il   D.P.R.   10 novembre   1997,   n.   442,   reca:
          "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle  opzioni  in materia di imposta sul valore aggiunto e
          di  imposte  dirette" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
              - Per  il  testo  dell'art.  18  del D.Lgs. 26 febbraio
          1999, n. 60, si veda in note all'art. 1.
              - La  legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale"  ed  e' stata pubblicata nel supplemento ordinario
          n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 25 della citata legge
          13 maggio 1999, n. 133:
              "Art.   25   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          associazioni   sportive  dilettantistiche).  -  1.  Per  le
          societa'  sportive  dilettantistiche  comprese  quelle  non
          riconosciute   dal   CONI   o  dalle  Federazioni  sportive
          nazionali   purche'  riconosciute  da  enti  di  promozione
          sportiva  che  si  avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1
          della   legge   16 dicembre  1991,  n.  398,  e  successive
          modificazioni,   non   concorrono   a  formare  il  reddito
          imponibile,  se percepiti in via occasionale e saltuaria, e
          comunque  per  un  numero  complessivo  non superiore a due
          eventi  per  anno  e per un importo non superiore al limite
          annuo  complessivo  fissato  con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita'
          di governo competente in materia di sport:
                a) i   proventi   realizzati   dalle  societa'  nello
          svolgimento  di  attivita'  commerciali connesse agli scopi
          istituzionali;
                b) i  proventi  realizzati per il tramite di raccolte
          di fondi effettuate con qualsiasi modalita'.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  di imposta successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  l'importo  di  lire  100 milioni, fissato
          dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
          come  modificato  da  ultimo con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  285  del  5  dicembre  1998,  in
          L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
              3.  All'art.  2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991,
          n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento
          sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento .
              4.   Le  societa'  sportive  dilettantistiche  comprese
          quelle  non  riconosciute  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
          sportive   nazionali   purche'   riconosciute  da  enti  di
          promozione  sportiva  che  corrispondono  compensi comunque
          denominati,  comprese  le  indennita'  di  trasferta  ed  i
          rimborsi  forfettari,  per  le  prestazioni  inerenti  alla
          propria  attivita',  devono operare all'atto del pagamento,
          relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di
          L. 90.000   per   ciascuna   prestazione   e   comunque  di
          L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una
          ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'art.
          11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle
          addizionali  all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono essere
          modificati   i   limiti  di  importo  relativi  a  ciascuna
          prestazione  e  all'ammontare complessivo annuo per ciascun
          percipiente  di  cui  al  primo  periodo, in relazione alle
          variazioni  del  valore  medio  dell'indice  dei  prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  All'art.  13-bis,  comma  1,  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta, in
          fine, la seguente lettera:
                "i-ter) le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  un  milione  di lire in favore delle societa'
          sportive dilettantistiche .
              6.  All'art.  91-bis,  comma  1,  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti  parole: "nonche' dell'onere di cui
          all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera  i-ter), ridotto alla
          meta' .
              7.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          anche  al  fine  di  realizzare  una  semplificazione degli
          adempimenti   previsti   per  i  contribuenti  in  sede  di
          dichiarazione   e  conservazione  documentale,  nonche'  le
          procedure  di  controllo,  richiedendo  anche la necessaria
          documentazione  di tipo bancario per le operazioni inerenti
          all'attivita'  istituzionale svolta dalle societa' sportive
          dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a
          qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a
          L. 100.000,  in  funzione  del  contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione fiscale e contributiva.
              8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano a
          tutti  i  soggetti  che  organizzano o promuovono attivita'
          sportive    senza    l'impegno    di   atleti   qualificati
          professionisti  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
          legge".
          Note all'art. 1:
              - Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, reca:
              "Istituzione  dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in
          attuazione  della  legge  3 agosto  1998,  n.  288, nonche'
          modifiche  alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
          cui  ai  decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640  e  n.  633,  relativamente al settore dello
          spettacolo,  degli  intrattenimenti  e  dei  giochi", ed e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 59 del 12 marzo 1999. Si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art.  1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti
          all'imposta  gli  intrattenimenti,  i  giochi  e  le  altre
          attivita'  indicati  nella  tariffa  allegata  al  presente
          decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato".
              - Si  riporta il testo della tariffa allegata al D.P.R.
          26  ottobre  1972, n. 640. (Imposte sugli spettacoli), come
          modificata  dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio
          1999, n. 60:
                                                          "Allegato A
             TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Punto tariffa      Genere di attività           Aliquota
     -                     -                        -

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad
      esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali,
      e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
      ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di
      durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
      complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
2                                                       16 per cento
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni,
      dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
      congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento
      o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
      installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
      sia in circoli o associazioni di qualunque specie;
      utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del
3       bowling; noleggio go-kart.                       8 per cento
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente
4       riservati all'esercizio delle scommesse.        60 per cento
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi
      a ciò destinati.                                10 per cento
              1.  Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente
          indicati  nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
          all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
          quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
              2.   Per  gli  intrattenimenti  e  le  altre  attivita'
          soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non
          soggetti  oppure  costituiti  da  piu' attivita' soggette a
          tassazione  con  differenti  aliquote,  l'imponibile  sara'
          determinato  con  ripartizione forfettaria degli incassi in
          proporzione alla durata di ciascuna componente.
              3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento
          e   intrattenimento   di  cui  all'art.  14-bis,  comma  1,
          l'aliquota e' fissata al 6 per cento".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 74, sesto comma, del
          D.P.R.  26  ottobre  1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  come  modificato dal
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
              "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
          di  cui  alla  tariffa  allegata  al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640, l'imposta si
          applica  sulla  stessa  base  imponibile dell'imposta sugli
          intrattenimenti  ed  e'  riscossa  con  le stesse modalita'
          stabilite  per  quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
          19  e'  forfettaria  in  misura pari al cinquanta per cento
          dell'imposta   relativa   alle  operazioni  imponibili.  Se
          nell'esercizio   delle   attivita'  incluse  nella  tariffa
          vengono  effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di     trasmissione    radiofonica,    comunque    connesse
          all'attivita'  di  cui  alla  tariffa  stessa, l'imposta si
          applica  con  le  predette  modalita'  ma  la detrazione e'
          forfettizzata  in misura pari a un decimo per le operazioni
          di  sponsorizzazione  ed  in misura pari ad in terzo per le
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di  trasmissione  radiofonica.  l  soggetti che svolgono le
          attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
          di   fatturazione,   tranne   che  per  le  prestazioni  di
          sponsorizzazione,  per le cessioni o concessioni di diritti
          di  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica e per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto
          stabilito  dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la
          disciplina  stabilita  per l'imposta sugli intrattenimenti.
          Le   singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare  per
          l'applicazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari,  dandone
          comunicazione  al  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
          prima  dell'inizio  dell'anno  solare  ed all'ufficio delle
          entrate  secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10  novembre  1997, n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio".
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   24   (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,   sesto  comma  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta diverse, il Ministro per le finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  delI'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguite  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo
          1998,  n.  100,  recante "Regolamento recante: norme per la
          semplificazione    e   la   razionalizzazione   di   alcuni
          adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta sul valore
          aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998:
              "Art.  1  (Dichiarazioni  e versamenti periodici). - 1.
          Entro  il  giorno  15  di  ciascun  mese,  il  contribuente
          determina   la   differenza   tra  l'ammontare  complessivo
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  esigibile  nel  mese
          precedente,  risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o da
          eseguire  nei  registri  relativi  alle fatture emesse o ai
          corrispettivi   delle   operazioni   imponibili,  e  quello
          dell'imposta,  risultante  dalle  annotazioni  seguite, nei
          registri  relativi  ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
          base  dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
          i  quali  il diritto alla detrazione viene esercitato nello
          stesso   mese   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. Gli
          elementi   necessari   per  il  calcolo  dell'imposta  sono
          indicati  in  apposita sezione dei registri delle fatture o
          dei corrispettivi.
              2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1999,  le  predette
          annotazioni  sono  sostitute con l'indicazione degli stessi
          dati  in  apposita  dichiarazione, da approvare con decreto
          dirigenziale   e   con   le   modalita'  ivi  previste,  da
          presentare,  anche  in via telematica, ai sensi dell'art. 7
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              3.  A partire dal periodo di imposta in corso alla data
          entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente
          che  affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia
          dato  comunicazione  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  competente  nella dichiarazione relativa all'anno
          precedente,   puo'   fare  riferimento  del  calcolo  della
          differenza   di   imposta   relativa  al  mese  precedente,
          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
          Per  coloro  che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
          dalla seconda liquidazione periodica.
              4.   Entro   il  termine  stabilito  nel  comma  1,  il
          contribuente  versa  l'importo della differenza nei modi di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
          della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
          il   limite   di   lire  cinquantamila,  il  versamento  e'
          effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La
          dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'  presentata, anche
          nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro
          il termine stabilito per il versamento dell'imposta.
              5. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e
          74,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi
          stabiliti".
              - Il  D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento
          recante    modicalita'    per    la   presentazione   delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662", ed e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          -  n. 208 del 7 settembre 1998. Detto decreto e' oggetto di
          aggiornamento.
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).  -  Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati  o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.   17   e  deve  annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta.
              Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data della
          fattura   o   bolletta,   il  numero  progressivo  ad  essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente  del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
          e  cognome  se  non  si tratta di imprese, societa' o enti,
          nonche'  l'ammontare  imponibile e l'ammontare dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota.
              Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili
          o  esenti  di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
          indicati,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              La  disposizione  del comma precedente si applica anche
          per  le  fatture  relative a prestazioni di trasporto e per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo".
              - La  legge  26 gennaio  1983, n. 18, reca: "Obbligo da
          parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  di  rilasciare uno scontrino fiscale
          mediante  l'uso  di  speciali  registratori di cassa" ed e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 31 gennaio
          1983.
              - Il   D.P.R.   21   dicembre   1996,   n.  696,  reca:
          "Regolamento  recante  norme  per  la semplificazione degli
          obblighi  di certificazione dei corrispettivi", ed e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30.
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  39  (Tenuta  e  conservazione dei registri e dei
          documenti).  -  I registri  previsti  dal presente decreto,
          compresi  i  bollettari  di  cui all'art. 32, devono essere
          numerati  e  bollati  ai  sensi  dell'art.  2215 del codice
          civile,  in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
          governativa  e  devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
          dello  stesso codice. La numerazione e la bollatura possono
          essere  eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
          aggiunto  o  dall'ufficio del registro. Se la numerazione e
          la   bollatura   non  sono  state  effettuate  dall'ufficio
          dell'imposta  sul valore aggiunto competente l'ufficio o il
          notaio  che  le  ha eseguite deve entro trenta giorni darne
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
          o  tabulati  di macchine elettrocontabili secondo modalita'
          previamente  approvate  dall'Amministrazione finanziaria su
          richiesta del contribuente.
              I   contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a  condizione  che  nei  registri previsti da tali articoli
          siano  indicati,  per  ogni  singola  annotazione, i numeri
          della  pagina e della riga della corrispondente annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche'  le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del D.M. 23
          marzo   1983,   recante:   "Norme   di   attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  alla  legge  26 gennaio 1983, n. 18,
          concernente  obbligo  da  parte di determinate categorie di
          contribuenti  dell'IVA  di rilasciare uno scontrino fiscale
          mediante l'uso di speciali registratori di cassa":
              "Art.  8.  -  Entro il giorno successivo a quello della
          installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente
          deve  darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione,
          al   competente   ufficio   dell'IVA.   La   dichiarazione,
          sottoscritta  anche  dal  tecnico,  deve  essere redatta in
          duplice  esemplare,  di cui uno di spettanza dell'utente, e
          deve  contenere  i  dati  identificativi  dell'utente e del
          tecnico   che   ha   provveduto   alla   installazione,  la
          denominazione commerciale del modello, nonche' il numero di
          matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in
          cui  lo stesso e' stato installato. Con le stesse modalita'
          e  le  stesse  indicazioni  debbono  essere  comunicate  al
          competente   ufficio  IVA  le  variazioni  dei  dati  sopra
          elencati.
              Agli   effetti  del  presente  decreto  per  giorno  di
          installazione    dell'apparecchio   s'intende   il   giorno
          dell'effettuazione   da   parte   del   tecnico  incaricato
          dell'assistenza  delle  annotazioni di cui all'ultimo comma
          dell'art. 10".
              "Art.   11.   -   Nel  caso  di  mancato  o  irregolare
          funzionamento,   per  qualsiasi  motivo,  degli  apparecchi
          misuratori  fiscali,  il  contribuente deve tempestivamente
          richiedere    l'intervento    della   ditta   tenuta   alla
          manutenzione  annotando la data e l'ora della richiesta sul
          libretto  di  dotazione  dell'apparecchio,  e  deve, fino a
          quando   non   sia  ultimato  il  servizio  di  assistenza,
          provvedere,  in luogo del rilascio dello scontrino fiscale,
          alla   distinta   annotazione   su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna operazione".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21, comma 3, del D.M.
          30  marzo  1992, recante: "Caratteristiche degli apparecchi
          misuratori   fiscali   idonei   alla  certificazione  delle
          operazioni  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  nonche'  delle  operazioni di
          commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge
          28 marzo 1991, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 76 del 31 marzo 1992:
              "3.  Il  contribuente fornito di apparecchio misuratore
          fiscale   di   riserva,   regolarmente   installato,   puo'
          provvedere    alla   sua   immediata   attivazione   previa
          annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12, comma 1, della
          legge  30  dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
          le   basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale e del conto fiscale):
              "1.  I  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni  di  servizi  di  cui  agli  articoli 2 e 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non e'
          obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a richiesta
          del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
          della  ricevuta  fiscale  di  cui  all'art.  8  della legge
          10 maggio  1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero
          dello  scontrino  fiscale,  anche  manuale  o prestampato a
          tagli  fissi,  di  cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
          successive modificazioni".
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio
          1976,   n.   249,   recante:  "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 marzo  1976,  n. 46,
          concernente   misure   urgenti   in   materia  tributaria",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 17 maggio
          1976:
              "Art.  8.  -  Con i decreti del Ministro per le finanze
          puo'   essere   stabilito   nei  confronti  di  determinate
          categorie  di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
          l'obbligo  di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni
          operazione  per  la  quale non e' obbligatoria la emissione
          della  fattura.  L'obbligo  puo'  essere  imposto anche per
          limitati  periodi  di  tempo  in relazione alle esigenze di
          controllo dell'applicazione del tributo.
              Con    i   medesimi   decreti   sono   determinati   le
          caratteristiche  della  ricevuta fiscale e le modalita' per
          il  rilascio  nonche'  tutti  gli altri adempimenti atti ad
          assicurare  l'osservanza  dell'obbligo di cui al precedente
          comma.
              I  decreti  non potranno entrare in vigore prima di tre
          mesi  dalla  pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
              In  caso  di  mancata  emissione  della  ricevuta  o di
          emissione   del   documento   stesso  con  indicazione  del
          corrispettivo  in  misura  inferiore a quella reale, quando
          tale   indicazione   e'  prescritta,  si  applica  la  pena
          pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.800.000. La pena e' ridotta
          ad  un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non
          e' consegnata al destinatario.
              Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta
          degli  organi  accertatori  nel  luogo  della prestazione o
          nelle  immediate  adiacenze,  non e' in grado di esibire la
          ricevuta  o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo
          inferiore   a  quello  reale  quando  tale  indicazione  e'
          prescritta,  si  applica  la pena pecuniaria da L. 50.000 a
          L. 200.000.
              Per  ogni altra violazione delle disposizioni contenute
          nei  decreti  di  cui  al secondo comma, si applica la pena
          pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000.
              Per  le  violazioni previste nel quarto, quinto e sesto
          comma,  e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente  una  somma
          rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo,
          mediante  versamento  entro  i  quindici  giorni ovvero dal
          sedicesimo  al  sessantesimo giorno successivo alla data di
          notifica   del   relativo   verbale  di  constatazione.  Il
          pagamento   estingue   l'obbligazione  relativa  alla  pena
          pecuniaria nascente dalla violazione.
              Qualora   siano   state  accertate  definitivamente,  a
          seguito  di  constatazioni  avvenute  in tempi diversi, tre
          distinte  violazioni  dell'obbligo  di emettere la ricevuta
          fiscale,  commesse  in  giorni  diversi  nel  corso  di  un
          quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
          per  un  periodo non inferiore a tre giorni e non superiore
          ad   un  mese,  conformemente  alla  proposta  dell'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la  sospensione della
          licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
          svolta.
              Agli  effetti del precedente comma si tiene conto anche
          delle   violazioni   per   le   quali   e'  intervenuto  il
          procedimento di cui al settimo comma.
              All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia
          di  finanza  e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
          Le    relative   sanzioni   sono   applicate   dall'ufficio
          dell'imposta  sul  valore aggiunto nella cui circoscrizione
          si  trova  il  domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
          emettere la ricevuta fiscale.
              Chiunque  forma, in tutto o in parte o altera stampati,
          documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo
          comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
          fine  di  eludere  le  disposizioni  della  presente  legge
          nonche'  quelle  degli  stessi  decreti,  e'  punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni. Alla medesima pena
          soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei
          documenti, ne fa uso agli stessi fini.
              Qualora  sia  stato notificato avviso di irrogazione di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione   della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione  del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura  inferiore  a  quella  reale,  puo'  essere ordinata
          dall'intendente  di finanza, su proposta dell'ufficio della
          imposta  sul  valore aggiunto, sentito l'interessato, senza
          pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
          presente   legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  svolta,  per  un periodo non
          inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
              - Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel
          D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  dopo  l'art.  74-ter,
          dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetrabilita'  dell'imposta  assolta  sugli  acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla legge 16
          dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  il  concessionario  di  cui  all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972".