DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 74. 
             Disposizioni relative a particolari settori 
 
  In deroga alle disposizioni dei titoli primo e  secondo,  l'imposta
e' dovuta: 
    a) per il commercio di sali e  tabacchi  importati  o  fabbricati
dall'amministrazione  autonoma  dei  monopoli  dello  Stato,   ceduti
attraverso le rivendite dei generi di monopoli,  dall'amministrazione
stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; 
    b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente  alle  cessioni
successive  alle   consegne   effettuate   al   Consorzio   industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto  che
effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di  provenienza
comunitaria. L'imposta concorre  a  formare  la  percentuale  di  cui
all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al  decreto  legislativo
17 aprile 1948, n. 525; 
    c) per il commercio di  giornali  quotidiani,  di  periodici,  di
libri, dei  relativi  supporti  integrativi  e  di  cataloghi,  dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al
numero delle copie  consegnate  o  spedite,  diminuito  a  titolo  di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per
cento  per  i  giornali  quotidiani  e  periodici,   esclusi   quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi  dai  supporti
integrativi.  Per  periodici  si  intendono  i  prodotti   editoriali
registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8  febbraio  1948,
n. 47,  e  successive  modificazioni.  Per  supporti  integrativi  si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli  altri  supporti
sonori, videomagnetici o digitali  ceduti,  anche  gratuitamente,  in
unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine  e
grado e per le universita', ivi  inclusi  i  dizionari,  e  ai  libri
fruibili dai disabili visivi, a  condizione  che  i  beni  unitamente
ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il  loro  contenuto,  non
siano commercializzabili separatamente. Qualora  non  ricorrano  tali
condizioni,  ai  beni  ceduti  congiuntamente  si  applica  il  sesto
periodo. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  della  presente
lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici  ed
i  libri  sono  ceduti  unitamente  a  beni  diversi   dai   supporti
integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche'
il costo del bene ceduto, anche  gratuitamente,  congiuntamente  alla
pubblicazione non sia superiore al cinquanta  per  cento  del  prezzo
dell'intera confezione;  in  ogni  caso,  l'imposta  si  applica  con
l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.  I  soggetti  che  esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della  legge  16  dicembre
1991, n. 398, applicano, per  le  cessioni  di  prodotti  editoriali,
l'imposta in relazione al numero  delle  copie  vendute,  secondo  le
modalita' previste dalla predetta legge. PERIODO ABROGATO DAL D.L.  4
GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  3  AGOSTO
2013, N. 90. (146) 
    d)  per  le  prestazioni  dei  gestori  di   telefoni   posti   a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi  mezzo
tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso,  per  fruire
dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,
dal titolare della  concessione  o  autorizzazione  ad  esercitare  i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente  o,  se  non
ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita  al  pubblico  in  relazione  alla  quantita'   di   traffico
telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.  Le  stesse
disposizioni si applicano ai soggetti non  residenti  che  provvedono
alla vendita o alla distribuzione dei mezzi  tecnici  nel  territorio
dello Stato tramite proprie  stabili  organizzazioni  nel  territorio
dello Stato,  loro  rappresentanti  fiscali  nominati  ai  sensi  del
secondo  comma  dell'articolo  17,  ovvero  tramite   identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita  o
alla distribuzione nel  territorio  dello  Stato  dei  mezzi  tecnici
acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei  mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti  che  agiscono  nell'esercizio  di
imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione,  i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere  indicate  anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta.  La  medesima  indicazione  deve  essere  riportata  anche
sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare  il  mezzo  tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza  o
commercializza gli stessi; 
    e) per la vendita di documenti di viaggio relativi  ai  trasporti
pubblici urbani di persone  o  di  documenti  di  sosta  relativi  ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di  trasporto  ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al  pubblico
di documenti di viaggio relativi  ai  trasporti  pubblici  urbani  di
persone o di documenti  di  sosta  relativi  ai  parcheggi  veicolari
comprendono le prestazioni di intermediazione con  rappresentanza  ad
esse  relative,  nonche'  tutte  le   operazioni   di   compravendita
effettuate  dai  rivenditori  autorizzati,  siano  essi   primari   o
secondari; 
    e-bis)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  30  AGOSTO  1993,  N.  331,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. 
  Le operazioni non soggette all'imposta  in  virtu'  del  precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. 
  Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi precedenti saranno stabiliti con  decreti  del  Ministro  delle
finanze. 
  Gli enti  e  le  imprese  che  prestano  servizi  al  pubblico  con
caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali  da  comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori  al  mese  possono
essere autorizzati,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad
eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e  i  relativi
versamenti   trimestralmente   anziche'   mensilmente.   La    stessa
autorizzazione  puo'  essere  concessa  agli  esercenti  impianti  di
distribuzione  di  carburante  per  uso  di   autotrazione   e   agli
autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti  all'albo  di  cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i  versamenti  trimestrali
effettuati dagli esercenti impianti di  distribuzione  di  carburante
per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti  nell'albo
sopra  indicato,  nonche'  per  le  liquidazioni  ed   i   versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,  emanati
a norma dell'articolo 73,  primo  comma,  lettera  e),  e  del  primo
periodo del presente comma.  Per  le  prestazioni  di  servizi  degli
autotrasportatori indicati nel  periodo  precedente,  effettuate  nei
confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel  rispetto
del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo,  una
sola fattura per piu' operazioni  di  ciascun  trimestre  solare.  In
deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo  comma,  le  fatture
emesse per le prestazioni di servizi dei  suddetti  autotrasportatori
possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo
a quello di emissione. (81a) 
  Nel caso di operazioni  derivanti  da  contratti  di  subfornitura,
qualora per il pagamento del prezzo sia  stato  pattuito  un  termine
successivo alla consegna del bene o alla comunicazione  dell'avvenuta
esecuzione della prestazione,  il  subfornitore  puo'  effettuare  il
versamento  con  cadenza  trimestrale,  senza  che   si   dia   luogo
all'applicazione di interessi. 
  Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui  alla
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta  si  applica  sulla  stessa  base
imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa  con  le
stesse modalita' stabilite per quest'ultima.  La  detrazione  di  cui
all'articolo 19 e' forfettizzata in  misura  pari  al  cinquanta  per
cento  dell'imposta   relativa   alle   operazioni   imponibili.   Se
nell'esercizio  delle  attivita'  incluse   nella   tariffa   vengono
effettuate  anche  cessioni  o  concessioni  di  diritti  di  ripresa
televisiva e di  trasmissione  radiofonica,  comunque  connesse  alle
attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta  si  applica  con  le
predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in  misura  pari
ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e  di
trasmissione  radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono  le  attivita'
incluse nella tariffa sono esonerati  dall'obbligo  di  fatturazione,
tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni  o
concessioni di  diritti  di  ripresa  televisiva  e  di  trasmissione
radiofonica  e  per  le  prestazioni  pubblicitarie;  sono   altresi'
esonerati dagli obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione,  salvo
quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si  applica  la
disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le  singole
imprese hanno la facolta' di optare per  l'applicazione  dell'imposta
nei modi ordinari dandone  comunicazione  al  concessionario  di  cui
all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, competente in relazione  al  proprio  domicilio
fiscale, prima dell'inizio  dell'anno  solare  ed  all'ufficio  delle
entrate secondo le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;  l'opzione  ha  effetto  fino  a
quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un  quinquennio.
(21) (57a) (92) 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. 
  Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli  ferrosi  e
dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e  di  scarti  di
ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, ((nonche'  di  bancali
in legno (pallet) recuperati  ai  cicli  di  utilizzo  successivi  al
primo,)) intendendosi comprese anche quelle relative  agli  anzidetti
beni che siano stati  ripuliti,  selezionati,  tagliati,  compattati,
lingottati o sottoposti  ad  altri  trattamenti  atti  a  facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio  senza  modificarne  la
natura, al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il  cessionario,  se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello  Stato.  La  fattura,
emessa dal cedente  senza  addebito  dell'imposta,  con  l'osservanza
delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  21  e   seguenti   e   con
l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione  della
norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario
con l'indicazione dell'aliquota  e  della  relativa  imposta  e  deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o  24  entro  il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma  comunque  entro
quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al  relativo  mese;
lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche  nel
registro di cui  all'articolo  25.  Agli  effetti  della  limitazione
contenuta  nel  terzo  comma  dell'articolo  30  le   cessioni   sono
considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di  metalli
ferrosi di cui alle  seguenti  voci  della  tariffa  doganale  comune
vigente al 31 dicembre 2003: 
    a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre  forme
primarie (v.d. 72.01); 
    b) ferro-leghe (v.d., 72.02); 
    c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline  o  forme
simili; ferro di purezza minima in peso,  di  99,94%,  in  pezzi,  in
palline o forme simili (v.d. 72.03); 
    d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,  di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77) (144) 
  Le disposizioni del precedente comma  si  applicano  anche  per  le
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non  ferrosi  e  dei
relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui  alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente  al  31  dicembre
1996: 
    a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); 
    b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); 
    c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); 
    d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); 
    e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77) 
    e-ter) filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6  millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11); 
    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); 
    e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore  a
7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) 
    e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21) 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE  2003,  N.269  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE  2003,  N.269  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79) 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342. 
  Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c)  non
sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative. 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto  (con  l'art.10)  che  le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (57a) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),  si  applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni  ammortizzabili
acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma  1,  lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17)
che "Le disposizioni del comma 16 si  applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 gennaio 1998". 
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AGGIORNAMENTO (81a) 
  Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto  1998,
n. 271, ha disposto (con l'art.  1-bis,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 15 maggio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 22,  comma
1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000. 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013". 
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AGGIORNEMENTO (146) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 19, comma  2)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai  prodotti  editoriali
consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014".