DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 27-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
                      Concessione del servizio

  Il  Ministro  per  le  finanze  puo'  affidare, per il tempo e alle
condizioni  di  cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto  ((di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica)),  l'accertamento  e la riscossione
dell'imposta  e  dei  tributi  connessi  alla Societa' italiana degli
autori ed editori.
  I  tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto
del  compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo
comma.   ((Annualmente  il  Ministero  delle  finanze  provvede  alla
relativa regolazione contabile)).((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 11 comma
2)  che  "La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e'  prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali
di  aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura
di  adeguamento  delle  medesime"; ha inoltre disposto (con l'art. 22
comma  1)  che  le disposizioni del presente decreto ad esclusione di
quelle  recate  dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio
2000".