DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                             (Detrazione). 
 
  1. Per la determinazione dell'imposta  dovuta  a  norma  del  primo
comma dell'articolo 17 o  dell'eccedenza  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta  relativa
alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta  dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in  relazione
ai  beni  ed  ai  servizi  importati  o   acquistati   nell'esercizio
dell'impresa,  arte  o  professione.  Il  diritto   alla   detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati  sorge
nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed  e'  esercitato  al
piu' tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il  diritto
alla detrazione e' sorto ed  alle  condizioni  esistenti  al  momento
della nascita del diritto medesimo. (186a) 
  2.  Non   e'   detraibile   l'imposta   relativa   all'acquisto   o
all'mportazione di beni  e  servizi  afferenti  operazioni  esenti  o
comunque non soggette all'imposta, salvo  il  disposto  dell'articolo
19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni o servizi utilizzati  per  l'effettuazione
di manifestazioni a premio.(106a) (181a) 
  3. La indetraibilita' di cui al  comma  2  non  si  applica  se  le
operazioni ivi indicate sono costituite da: 
    a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim-
ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40  e  41
del  decreto-legge  31  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1)  a  4)  dell'articolo
10, effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti  fuori  della
Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della
Comunita' stessa; (152a) 
    b) operazioni effettuate fuori  dal  territorio  dello  Stato  le
quali, se effettuate nel territorio dello  Stato,  darebbero  diritto
alla detrazione dell'imposta; 
    c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f); 
    d) cessioni di cui all'articolo 10,  numero  11),  effettuate  da
soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro  in  oro
da investimento; 
    ((d-bis) le cessioni  di  beni  di  cui  all'articolo  10,  terzo
comma;)) ((209)) 
    e)  operazioni  non  soggette  all'imposta  per   effetto   delle
disposizioni di cui al  primo  comma  dell'articolo  74,  concernente
disposizioni relative a particolari settori; 
    e-bis) le operazioni inerenti e  connesse  all'organizzazione  ed
all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10,  numeri  6)  e
7),  e  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione
relative a dette operazioni.(137a) 
  4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per  operazioni  non
soggette all'imposta la  detrazione  non  e'  ammessa  per  la  quota
imputabile  a  tali  utilizzazioni  e  l'ammontare  indetraibile   e'
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei
beni e servizi  acquistati.  Gli  stessi  criteri  si  applicano  per
determinare la quota di  imposta  indetraibile  relativa  ai  beni  e
servizi in parte utilizzati per  fini  privati  o  comunque  estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
  5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo  ad
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia  attivita'
che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi  dell'articolo  10,  il
diritto alla detrazione dell'imposta spetta in  misura  proporzionale
alla prima  categoria  di  operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'
determinato  applicando  la  percentuale   di   detrazione   di   cui
all'articolo  19-bis.  Nel   corso   dell'anno   la   detrazione   e'
provvisoriamente operata  con  l'applicazione  della  percentuale  di
detrazione  dell'anno  precedente,   salvo   conguaglio   alla   fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la  detrazione
in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine  dell'anno.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri  6)  e  7),  e  alle  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e
intermediazione relative a dette operazioni.(91)(137a) 
  5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d)  del
comma 3 la limitazione della detrazione di cui  ai  precedenti  commi
non opera con riferimento all'imposta addebitata,  dovuta  o  assolta
per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento,  per
gli acquisti, anche intracomunitari, e per  le  importazioni  di  oro
diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato  in
oro da investimento a cura degli stessi soggetti o  per  loro  conto,
nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del  peso
o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687,  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che le modifiche al presente articolo  hanno  effetto  dal  1  aprile
1979. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (33a) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897  ha  disposto  (con  l'art.  45,
comma 2) che le modifiche al presente decreto  hanno  effetto  dal  1
gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 19 dicembre 1984,  n.  853,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985. 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma  6)
che "Il termine del  31  dicembre  1990  previsto  dall'articolo  19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dall'articolo  22  del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente  i  limiti  di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'acquisto  e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione  di  tali  beni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993". 
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AGGIORNAMENTO (65a) 
  Il D.L. 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della
L. 29 dicembre 1990, n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1
comma 9) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma  6,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte  le
operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9)
che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le  modifiche  al
presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano  dal  1  gennaio
1994. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto: 
  - (con l'art. 11, comma 1) che la disposizione di  cui  al  secondo
periodo del  primo  comma  del  presente  articolo  si  applica  agli
acquisti ed alle importazioni la  cui  imposta  diviene  esigibile  a
decorrere dal 1 gennaio 1998. 
  - (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga al comma 2  dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633,  come  sostituito  dall'articolo  2  del  presente  decreto,  e'
detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti  operazioni
che,  in  virtu'  di  specifiche   norme,   sono   state   dichiarate
temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente  alla  entrata
in vigore del presente decreto". 
  -(con l'art. 11, comma 8) che la modifica al presente  articolo  si
applica a decorrere dal 1 gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1)
che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)
che "Al comma 2 dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  le  parole:  "beni  o
servizi utilizzati per l'effettuazione di  manifestazioni  a  premio"
devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai
soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime". 
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AGGIORNAMENTO (137a) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n.  248,  ha  disposto   (con   l'art.
11-quindecies, comma 8) che "L'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 7 e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea". 
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AGGIORNAMENTO (152a) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la modifica al presente articolo si  applica  alle  operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (181a) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con  l'art.  10,  comma
2-ter) che "L'articolo 19, comma 2, primo periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati  ai
sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si
interpreta nel  senso  che  l'imposta  sul  valore  aggiunto  assolta
sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se  i  beni  e  servizi
acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di
operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione". 
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AGGIORNAMENTO (186a) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che
la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali
emesse dal 1° gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate
dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".