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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 60

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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Testo in vigore dal:  6-4-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli

articoli 167, 168, 169, 170, 171 relativi alla "Scuola di specializzazione in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 1

Art. 167. - La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica, conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 168. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di anni tre e vi sono venti posti disponibili per anno. In totale sessanta posti.
Art. 169. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° Anno:
Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° Anno:
Odontoiatria conservativa (2° anno) (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Paradontologia (1° anno) (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° Anno:
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Paradontologia (2° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

Art. 170. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Art. 171. - Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, esaurita la frequenza obbligatoria dei tre anni di corso, e superati, al termine di ciascun anno, gli esami di profitto, l'allievo dovrà sostenere, innanzi ad apposita commissione, la discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 126. - VALENTINI