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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 1071

Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (035U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 gennaio 1936, n. 73 (in G.U. 01/02/1936, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1967)
Testo in vigore dal:  17-7-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e aggiornamenti al suddetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



È abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al testo unico medesimo.

I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella B, anche nel caso che esse convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso che siano scadute e non ancora rinnovate, sono consolidati nella misura fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi Istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli Istituti medesimi:

a) le Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà e Scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri Enti e dei privati in favore degli Istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli Enti sono obbligati giusta l'articolo 297 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei Regi istituti di cui alla tabella B annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei Regi istituti di cui alla tabella A annessa al testo unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del R. decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'art. 102, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.