LEGGE 10 maggio 1976, n. 249

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
Testo in vigore dal: 15-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  Con decreti del Ministro per le finanze puo' essere  stabilito  nei
  confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
  valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita  ricevuta  fiscale
  per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria  la  emissione
  della fattura. L'obbligo puo' essere  imposto  anche  per  limitati
  periodi  di  tempo  in  relazione  alle   esigenze   di   controllo
  dell'applicazione del tributo. 
    Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della 
  ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche'  tutti  gli
  altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza  dell'obbligo  di
  cui al precedente comma. 
    I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla 
  pubblicazione di essi nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
  italiana. 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471 
    All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di 
  finanza 
  e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni
sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul  valore  aggiunto  nella
cui circoscrizione si trova il  domicilio  fiscale  del  contribuente
tenuto ad emettere la ricevuta fiscale. 
    ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N.74)) 
    Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena 
  pecuniaria in dipendenza di violazione  dell'obbligo  di  emissione
della ricevuta fiscale  o  di  emissione  del  documento  stesso  con
indicazione del corrispettivo in misura  inferiore  a  quella  reale,
puo'  essere  ordinata  dall'intendente  di  finanza,   su   proposta
dell'ufficio   della   imposta   sul   valore    aggiunto,    sentito
l'interessato, senza  pregiudizio  dell'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio  ovvero  la
sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione  allo   esercizio
dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a  tre  giorni  e
non superiore ad un mese.(4) 
                                                                 (3a) 
 
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AGGIORNAMENTO (3a) 
  Il D.P.R. 	9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1,  comma
1) che e'  concessa  amnistia  per  i  reati  previsti  nel  presente
articolo come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71. 
  -------------- 
  AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1982, n.887 (in G.U.  3/12/1982,  n.333)  ha  disposto
(con  l'art.6,  comma  5)   che   "Il   provvedimento   di   chiusura
dell'esercizio o di sospensione della licenza  o  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  svolta,  di   cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  249,  e  successive
modificazioni,    nonche'    il    provvedimento    di    sospensione
dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente  comma,
hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale
termine l'interessato puo' chiedere la sospensione del  provvedimento
con istanza  diretta  alla  commissione  tributaria  di  primo  grado
dinanzi alla quale e' proposto od e' pendente ricorso contro l'avviso
di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o 
di accertamento."