DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 38.
                Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

  I  versamenti  previsti  dagli  articoli  27, 30 e 33 devono essere
eseguiti  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto
mediante  delega  del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui   all'articolo  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, ovvero ad una delle casse
rurali  e  artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato  con  la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non   inferiore  a  lire  cento  milioni.  ((La  delega  deve  essere
rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita
nel territorio dello Stato)).
  L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante  l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della
data  in  cui  lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio  per  conto  del  contribuente  entro  il  quinto  giorno
successivo.  La  delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per
il delegante.
  Le  caratteristiche  e  le modalita' di rilascio dell'attestazione,
nonche'  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei versamenti agli uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, per la trasmissione dei relativi
dati  e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
  I  versamenti  diversi  da  quelli  indicati nel primo comma devono
essere  eseguiti  direttamente  all'ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto  o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili
intestati  all'ufficio  stesso  o  mediante  altri  titoli di credito
bancario  o  postali  a  copertura  garantita. Il versamento mediante
assegni  circolari  o  titoli  bancari o postali puo' essere eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata  la  causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza
nelle  forme  e  con  le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle  finanze  anche  in  deroga  alle  disposizioni contenute negli
articoli   238  e  240  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (20)
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  AGGIORNAMENTO (20)
        Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
    che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
    1979.