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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 177

Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2023
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Testo in vigore dal:  20-12-2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo, 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 10-bis e 13;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 8, commi da 7 a 12;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 1 e 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2021, n. 1745, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso il Ministero del turismo l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonché dei contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con i citati decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e successive modifiche e integrazioni;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con nota prot. n. 23221/23 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane e nell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 settembre 2023 e del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni del Ministero
1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali;
b) cura le relazioni con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) gestisce i rapporti con le regioni e le province autonome, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali;
d) cura, per quanto di competenza, i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali;
e) definisce e attua le politiche governative per la valorizzazione turistica dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori;
f) ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;
g) cura i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori;
h) svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni;
i) programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali;
l) promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia;
m) sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il Capo XII-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O. reca: «Ministero del turismo».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O..
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O..
- Si riporta l'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). - 1. - 6. (omissis)
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8.-83. (omissis)».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O..
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riportano gli artt. 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021, n. 51:
"Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
4. Comma soppresso.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.".
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Il Ministero del turismo può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.
12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.".
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- Si riportano gli artt. 10-bis e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2022, n. 264:
"Art. 10-bis (Titolarità del portale "Italia.it"). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale 'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».".
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2023, n. 47:
"Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,».
2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110.
Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.
8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse.
13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Si riportano gli artt. 1 e 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2023, n. 95.
"Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: «4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.".
"Art. 25 (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.). - 1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire nell'anno 2023 una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2. La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;
d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
4. La società ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.
5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2021, n. 163.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O..
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021, n. 51.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2023, n. 47.
- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2023, n. 95.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale 'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.».
- Si riporta l'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2014, n. 125:
«Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.). - 1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f-bis) e procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».