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DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (21G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  29-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. (4)
((10))
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente comma è prorogato fino al 31 luglio 2021.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 17-sexies, comma 3) che "Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17-sexies, comma 4) che "Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 17, comma 1-ter) che "Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022".