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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  22-6-2023
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Art. 25

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.
1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire
((nell'anno 2023))
una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2.
((La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al))
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;
d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
4.
((La società ENIT S.p.A.))
può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.
5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite
((alla società ENIT S.p.A.))
La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo
((presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo))
alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
((Ferma restando l'operatività))
del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali
((nell'ambito del turismo))
e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
((
9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo
))
10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
((del presente decreto,))
provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni))
.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
((al comma 1))
, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
((conto capitale))
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.