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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-9-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  il  potenziamento  e  la
riorganizzazione delle associazioni e delle societa' a partecipazione
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
            amministrativa delle amministrazioni centrali 
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo  19,  comma  6,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella  misura  del
12 per cento.». 
  2.  Al  fine  di   rafforzare   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, sono  autorizzati  gli  incrementi  delle  dotazioni
organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso  al  presente
decreto; le  amministrazioni  interessate  provvedono,  entro  il  30
ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023  per  l'adozione
dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. (2) (3) ((7)) 
  3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso
al presente decreto sono autorizzate  ad  assumere,  anche  senza  il
previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita',  le  unita'  di
personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,
le predette  amministrazioni  possono  procedere  mediante  procedure
concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre  amministrazioni  o
ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie  di  concorsi  pubblici
banditi da altre amministrazioni per la medesima area  professionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per
le unita' di personale dirigenziale di seconda  fascia  di  cui  alla
citata tabella B, a bandire concorsi per professionalita' tecniche in
materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti  e  meccanica
nonche' di ingegneria idraulica  e  ambientale  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  3-bis. In  coerenza  con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della  dotazione  organica  vigente,  il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo  scorrimento   della   graduatoria   formata   all'esito   della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per  titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto   Funzioni
centrali, presso il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  -
codice concorso 01, per il reclutamento di  ottantacinque  unita'  da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1,  profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, nei limiti  dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e  941,  della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo  64,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di  cui
al primo periodo puo' essere  avviata,  con  determinazione  adottata
dall'amministrazione,  nel  caso  in   cui,   a   conclusione   dello
svolgimento della  prova  orale,  non  sia  raggiunto  un  numero  di
candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura  concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a  concorso  per  lo  specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al  presente  comma  si  applica  il
primo  periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Per garantire la  necessaria  speditezza  del  reclutamento  del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM  di  avviare
procedure di reclutamento mediante concorso  pubblico  per  titoli  e
prova scritta e orale. Ferme restando, a  parita'  di  requisiti,  le
riserve previste dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di  un  punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per  l'accesso,  qualora  il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima  del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento; 
    b) il Ministero dell'interno  puo'  richiedere  alla  Commissione
RIPAM di avviare procedure  di  reclutamento  per  il  personale  non
dirigenziale  dell'amministrazione   civile   dell'interno   mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale  e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie  digitali.  Ogni  candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora   una   graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione di lavoro  in  altri  ambiti  provinciali,  previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,  relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare
convenzioni  volte  a  reclutare  il  personale  di  cui  necessitano
mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi  pubblici  svolti
per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
    b-ter) il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad avviare procedure di reclutamento,  mediante  concorso
pubblico per titoli e prove scritta e  orale,  per  l'assunzione  del
personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure
di reclutamento di cui al primo periodo  possono  essere  finalizzate
anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a  valere
sulle    facolta'    assunzionali    ordinarie,    per     specifiche
professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza  sui
luoghi  di  lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle  condizioni  di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,  gestione
dei  fondi   strutturali   e   della   capacita'   di   investimento,
digitalizzazione,  gestione  di  siti  internet  e  contrattualistica
pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  il  bando   puo'   prevedere
l'attribuzione di  un  punteggio  doppio  per  il  titolo  di  studio
richiesto  per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia  stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine  previsto  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata  valorizzazione  della
specifica  professionalita'   maturata   da   soggetti   di   elevata
specializzazione tecnica  che  abbiano  svolto  attivita'  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 105. 
  5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le  necessita'
assunzionali del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' e' autorizzata,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire  concorsi,
per i quali con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite procedure e requisiti  di  partecipazione,  prevedendo
una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al
30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione  della
professionalita'  specifica  dei  soggetti  in  possesso  di   laurea
triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla  data  del  1°
aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303,  per  almeno  un  triennio,  attivita'  di   supporto   tecnico,
specialistico e operativo in materia di  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'. 
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e  nella  tabella  B
dell'allegato  2,  i  bandi  di  concorso  per   il   personale   non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore  al
50 per  cento  destinata  al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il  turismo,  che
abbia maturato per almeno  nove  mesi  un'adeguata  esperienza  nelle
attivita'   strettamente   collegate   all'esercizio   dei    compiti
istituzionali del predetto Ministero. 
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 23». 
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo  46  (Aree  funzionali).  -  1.  Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle  seguenti
aree funzionali: 
        a) politiche sociali e previdenziali: principi  ed  obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione  della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle  fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a  richiesta  degli
enti   locali   e   territoriali;   rapporti   con   gli    organismi
internazionali,  coordinamento  dei  rapporti   con   gli   organismi
dell'Unione europea; requisiti  per  la  determinazione  dei  profili
professionali degli operatori sociali e per la  relativa  formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
        b) politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
lavoratori:  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione delle politiche del lavoro e  dell'occupazione;  gestione
degli incentivi alle persone a sostegno  dell'occupabilita'  e  della
nuova occupazione;  politiche  della  formazione  professionale  come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
coordinamento in materia  di  collocamento  e  politiche  attive  del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari;  raccordo  con  organismi  internazionali;  conciliazione
delle controversie di lavoro  individuali  e  plurime  e  risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di  macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di  quelli  destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
italiani all'estero; 
        c)  amministrazione  generale  del  Ministero:  gestione  dei
servizi  indivisibili  e  comuni,  con  particolare   riguardo   alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione  e  alla  gestione  delle   risorse;
programmazione  del  fabbisogno   finanziario;   linee   generali   e
coordinamento  delle  attivita'  concernenti  il  personale;   affari
generali e attivita' di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione   generale   del
fabbisogno e reclutamento del personale;  formazione  del  personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;  gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del  sistema  informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
gestione delle spese  e  degli  acquisti  e  conduzione  dei  sistemi
informatici di interesse comune.»; 
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i  capi  dei
dipartimenti.    All'individuazione    e    all'organizzazione    dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››. 
    c)  all'articolo  54-quater,  le  parole:  «e'  pari  a  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7». 
  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  «di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge  n.  44  del  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6  marzo
2017, n. 40, e' sostituito dal seguente: 
    "4. A favore degli operatori  volontari  che  hanno  concluso  il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di  personale
non dirigenziale  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  fermi  restando  i  diritti  dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge  12  marzo
1999, n. 68, e tenuto conto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  5,
primo comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare  integralmente  o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano  con  le  riserve  relative  ai  successivi   concorsi   per
l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla  medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate  nei  casi  in
cui si procede a ulteriori  assunzioni  attingendo  alla  graduatoria
degli idonei". 
  10. Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Nell'ambito  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una  quota
non superiore al  50  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari  di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera  a),  e  che,  alla
data  di  pubblicazione  del   bando,   abbiano   prestato   servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia"; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale  altresi',
sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel  limite
di cinquanta unita',  appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni,
alle autorita' indipendenti e alle  societa'  a  controllo  pubblico,
messo a disposizione dell'Agenzia stessa  su  specifica  richiesta  e
secondo modalita' individuate d'intesa  con  i  soggetti  pubblici  e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico  dell'Agenzia
e ai fini del trattamento retributivo si  applicano  le  disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di  cui
al  primo  periodo  puo'   essere   inquadrato,   con   provvedimento
dell'Agenzia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel  ruolo  del  personale  di  cui
all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il  termine  indicato
al  medesimo  primo  periodo  del   presente   comma.   Al   relativo
inquadramento  si  provvede,  mediante  apposite  selezioni,  con  le
modalita' e le procedure  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223
del 2021, sulla base di criteri  di  valorizzazione  delle  pregresse
esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite,  dei
requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego  nell'Agenzia.
Al personale inquadrato ai sensi  dei  periodi  terzo  e  quarto  del
presente comma si applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui
all'articolo 12,  comma  1,  anche  in  materia  di  opzione  per  il
trattamento previdenziale. Il personale di cui al  comma  8,  lettera
b), gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,  puo'  essere
reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo  del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi  del
citato articolo 5, comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,  entro  il  31
dicembre 2023, senza effetti retroattivi.  Il  personale  di  cui  al
terzo periodo del presente comma e' computato nel  numero  dei  posti
previsti per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui  all'articolo
12, comma 4". 
  11. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   7,   lettera   c),   dopo   le    parole:    «e
dell'amministrazione  penitenziaria»  sono  inserite   le   seguenti:
«nonche'  dei  titolari  di  incarichi  di  vertice  e  di   funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»; 
    b) al comma 7-bis, le  parole:  «del  Ministro  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente». 
  11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza volti  a  migliorare  l'efficienza  del  sistema
giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto  conto  della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,  comma  8-ter,
del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  attuali
dotazioni  organiche  del  personale  amministrativo  dei   tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate,  nel  limite  complessivo  della  dotazione  organica  del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni. 
  12. Fino  al  31  dicembre  2026  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)   puo'   avvalersi,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un
contingente di 15 unita' di personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, distacco o  altra  analoga  posizione  prevista
dagli ordinamenti di  appartenenza,  proveniente  da  amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in
godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico
delle  medesime.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019,  n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, la parola:  "dalla"  e'  sostituita
dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello  non  generale
tra quelli della"; 
    b) al comma 2, secondo  periodo,  le  parole:  "il  dirigente  di
livello generale della  Direzione  generale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "un dirigente  di  livello  non  generale  della  Direzione
generale". 
  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvede
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis  nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11  novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n.  204,  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4  novembre  2010,
n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di trentasei mesi". 
  12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla
responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21,  comma  2,
primo periodo, le parole: "30  giugno  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2024"; 
    b) all'articolo 22, comma 1, primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ",  ad  esclusione  di  quelli  previsti  o
finanziati dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  o  dal  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari,  di  cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101". 
  12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la  possibilita'  di
conferire  a  titolo  gratuito  gli  incarichi,  le  cariche   e   le
collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori  privati   o   pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per  gli  studi
storici e di direttore degli Istituti storici di cui  al  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  2005,
n. 255. 
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,  comma  4,  ai
fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa: 
    a)  per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  euro
5.768.260 per l'anno 2023 e  di  euro  8.652.390  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di  euro  3.749.446
annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno  2024  e  di  euro  37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
    c) per il Ministero dell'interno, di euro  8.724.863  per  l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno  2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le  spese  di
funzionamento; 
    d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le  assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    e) per il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  euro
1.135.888 per l'anno 2023 e  di  euro  1.703.832  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    f) per il Ministero delle imprese e del made in  Italy,  di  euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato,  di  euro  175.391  per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026 per le assunzioni a tempo  determinato  e  di  euro  39.463  per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a  decorrere  dall'anno  2027  per  le  spese  di
funzionamento; 
    g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste,  di  euro  3.558.216  per  l'anno  2023  e  di  euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno  2023  e  di  euro  53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    h) per il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui  a  decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e  di  euro  3.189.175  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e  di  euro  2.176.061  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo  indeterminato,  e  di  euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    m) per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e  di  euro  84.179  per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le
spese di funzionamento; 
    n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936  per  l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023  e
di euro 22.350 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026  per  le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e  di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le  spese  di
funzionamento; 
    p) per il Ministero del turismo, di  euro  4.741.284  per  l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno  2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro  2.781.565  per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024  per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    r)  per  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di  euro  476.477  per  l'anno
2023 e di euro 714.715  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato; 
    s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  13,  pari  a  43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro  per  l'anno  2024,  59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno  2026  e  58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro  per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno  2025,  58.757.301  euro  per
l'anno 2026 e 58.062.980  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 822.718  euro  per  l'anno  2023  e  86.524  annui  a
decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
    c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,  1.312.830  euro  per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023  e  58.763  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno  2023  e  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024  e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.308.730 euro per l'anno 2023  e  130.873  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno  2023  e  5.903  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024; 
      8) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      9) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  difesa  per
26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere  dall'anno
2024; 
      10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  833.733  euro  per
l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
      11) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
253.491 euro  per  l'anno  2023  e  22.350  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      12) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere  dall'anno
2024; 
      13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
1.021.001 euro per l'anno  2023  e  64.101  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
  14-bis. Al  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
      "g-bis) Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia  di
cui all'articolo 12 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130"; 
    b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed  eventuali  altri
Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti"; 
    c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono  integrate
con rappresentanti dell'ANSFISA". 
  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo  le   parole:   "dello   sviluppo
economico,"  sono  inserite  le  seguenti:   "acquisito   il   parere
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),"; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della  salute,"  sono
inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,"; 
      3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci  assimilabili"
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le
merci   assimilabili   puo'   altresi'   essere   imposto   l'obbligo
dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo  i  criteri  e  le
modalita' determinati dall'ANSFISA"; 
    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della  tutela  del
territorio e del mare," sono  inserite  le  seguenti:  "acquisito  il
parere dell'ANSFISA,»; 
    c) al comma 7, alinea, dopo le  parole:  "del  territorio  e  del
mare,"   sono   inserite   le   seguenti:   "acquisito   il    parere
dell'ANSFISA,"; 
    d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il  trasportatore  che
violano  gli  obblighi  di  sicurezza  in  capo  agli  stessi   posti
rispettivamente  dal  capitolo  1.4.2.1  e  1.4.2.2  del  RID"   sono
sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli stessi  posti  rispettivamente  dai  paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"L'accertamento delle violazioni e' svolto dai  soggetti  individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA". 
  14-quater. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 35". 
  14-quinquies.    Le    amministrazioni    competenti     provvedono
all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  14-bis  a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: 
    "7-ter.  Nell'ambito  della  sezione  del  Piano  relativa   alla
formazione del personale,  le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1
indicano quali elementi  necessari  gli  obiettivi  e  le  occorrenti
risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale  scopo  disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie  e  di  quelle  attribuite
dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le  metodologie  formative
da adottare in riferimento ai diversi  destinatari.  A  tal  fine  le
amministrazioni di cui al comma  1  individuano  al  proprio  interno
dirigenti e funzionari aventi  competenze  e  conoscenze  idonee  per
svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare
la funzione di docente o di  tutor,  per  i  quali  sono  predisposti
specifici percorsi formativi". 
  14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia
di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato,
possono  essere  individuate,  con  riferimento  alla  quota  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12  marzo  1999,  n.
68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone
con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore difficolta' di
inserimento lavorativo. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 giugno 2023, n. 79 ha disposto (con l'art. 2,  comma  1)
che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023  ivi  indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  e'  applicato  anche  al  termine
previsto  al  comma  3,  del  medesimo   articolo   1,   del   citato
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unita'
di missione". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 1-bis,  comma
1) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2023,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
si interpreta nel senso  che  il  termine  del  30  giugno  2023  ivi
indicato per l'adozione dei  regolamenti  di  riorganizzazione  delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma  1,
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' applicato  anche
al termine previsto al comma 3 del medesimo  articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 13 del 2023, e  relativo  alle  medesime  unita'  di
missione". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 14, comma
2) che "Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1,  comma
2, primo periodo, del  decreto-legge  del  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato".