DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
                Salario accessorio e sperimentazione 
 
  1.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione   dei
trattamenti economici accessori del personale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni  comparto  o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse  di  cui  al
comma 2, la  graduale  convergenza  dei  medesimi  trattamenti  anche
mediante  la  differenziata  distribuzione,  distintamente   per   il
personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse  finanziarie
destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
di ciascuna amministrazione. 
  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la
qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo
l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno
potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse    aggiuntive    alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di
stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di
cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  puo'  superare  il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell'anno
2016.(3) (4) (8) (10) (11) (13) (16) (19) (28) ((31)) 
  3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto  dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti  del
Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio,  anche  per
l'attivazione dei servizi o di  processi  di  riorganizzazione  e  il
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio  e  delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e
in coerenza con la normativa contrattuale  vigente  per  la  medesima
componente variabile. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre  2020,  in
via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui  al  secondo  periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2,  l'ammontare
della  componente  variabile  dei   fondi   per   la   contrattazione
integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i  predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non  superiore  a  una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.  Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare  ai  fini  della
partecipazione alla sperimentazione di  cui  al  periodo  precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: 
  a)  fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   1,   comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese  di
personale e le entrate correnti considerate  al  netto  di  quelle  a
destinazione vincolata; 
  b) il rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio  di  cui
all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
  c) il rispetto del  termine  di  pagamento  dei  debiti  di  natura
commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66; 
  d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e  retribuzione
complessiva. 
  4-bis. Il  comma  4  del  presente  articolo  si  applica,  in  via
sperimentale, anche alle universita' statali individuate con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo  conto,
in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo
periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di  personale
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'  economico-finanziaria,  come
definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del  medesimo
decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli  esiti
della sperimentazione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui  al  primo
periodo del comma 4, con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  acquisizione  del
parere in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
superamento degli attuali  vincoli  assunzionali,  in  favore  di  un
meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria  della  spesa  per
personale valutata anche in base ai  criteri  per  la  partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di  specifici  meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Nell'ambito  della   sperimentazione,   le
procedure concorsuali finalizzate al  reclutamento  di  personale  in
attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al  comma  3  alla  Commissione  interministeriale  RIPAM
istituita  con  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  e
successive modificazioni. 
  6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in  via  permanente
delle disposizioni contenute nei commi  4  e  5  nonche'  l'eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche,  ivi  comprese  quelle
del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di  specifici
meccanismi che consentano l'effettiva assenza  di  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che  compromettono  gli
obiettivi e gli  equilibri  di  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate  le  necessarie
misure correttive. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, ha  disposto  (con  l'art.  1-ter,
comma  4)  che  "Al  fine  di  migliorare   la   fruibilita'   e   la
valorizzazione  degli  istituti  e  dei  musei  dotati  di  autonomia
speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma  3,  al
netto della corrispondente quota  destinata  al  funzionamento,  sono
versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio  dello
Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze, all'incremento del Fondo risorse  decentrate  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  in  deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75,  per  essere  destinati  alla  remunerazione  delle   particolari
condizioni di lavoro del personale coinvolto  in  specifici  progetti
locali  presso  i  predetti  istituti  e  musei  nel  limite  massimo
complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare  annuo  lordo,
secondo  criteri  stabiliti  mediante  la  contrattazione  collettiva
integrativa". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 2)
che "Le risorse derivanti dalle  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia
delle entrate con soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a  fornire
servizi in forza di specifiche  disposizioni  normative,  certificate
dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente,  in  misura  non
superiore al 50  per  cento  della  media  dei  ricavi  del  triennio
2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte  variabile
prevista  dalla  convenzione  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle  risorse  iscritte
nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non  si
applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento  alle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, aventi  effetti  sulla  contrattazione  decentrata  del
personale  non  dirigenziale  i  cui  accordi  sono  sottoscritti   a
decorrere dall'anno 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 50-bis, comma 1) che  "Al  fine  di
consentire  il  pagamento  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario riferiti ad annualita' precedenti al 2019 e non  ancora
liquidati, e' autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro
per  il  predetto  anno  2019,  al  lordo  degli   oneri   a   carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  40-bis,
comma 1) che "Al fine di garantire maggiore efficienza  ed  efficacia
dell'azione amministrativa, in considerazione dei  rilevanti  impegni
derivanti dagli obiettivi di finanza  pubblica  e  dalle  misure  per
favorire gli adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni
nonche' una piu' incisiva azione di contrasto  dell'evasione  fiscale
nazionale e internazionale,  a  decorrere  dall'anno  2020  l'Agenzia
delle  entrate  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   sono
autorizzate  a  utilizzare  le  risorse  del  proprio   bilancio   di
esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6  milioni  di
euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per  il  finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali e  degli  incarichi  di
responsabilita' previsti dalle  vigenti  norme  della  contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente  gia'
destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e  stabili  del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  incrementate,  a  valere   sui
finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma  1)  che  "In  deroga  al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle  risorse  previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10
maggio 2018, adottato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  680,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n.  95.  Le  predette  risorse  aggiuntive  incrementano
quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze  armate  in  misura
proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo
3 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
marzo 2018". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "Per
l'anno 2020, allo scopo di incrementare  le  risorse  destinate  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario  nazionale  direttamente  impiegato  nelle   attivita'   di
contrasto alla emergenza epidemiologica determinata  dal  diffondersi
del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro  della
dirigenza medica e  sanitaria  dell'area  della  sanita'  e  i  fondi
contrattuali per le condizioni di lavoro e  incarichi  del  personale
del comparto sanita' sono  complessivamente  incrementati,  per  ogni
regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato  per
ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 70, comma 1) che "Per l'anno  2020,
le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni  di  lavoro
straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in considerazione dei  rilevanti  impegni  derivanti  dall'incremento
delle attivita' di controllo presso  i  porti,  gli  aeroporti  e  le
dogane interne in relazione dall'emergenza  sanitaria  Covid19,  sono
incrementate di otto milioni di  euro,  a  valere  sui  finanziamenti
dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
4,12  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 31, comma 1)  che  "Per
l'anno 2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di  maggiori
prestazioni lavorative articolate su  turnazioni,  in  considerazione
dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento  delle  attivita'  di
controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane  interne  in
relazione  all'emergenza   sanitaria   derivante   dalla   diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le risorse  variabili  del  Fondo  risorse
decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate
di otto milioni di euro,  a  valere  sui  finanziamenti  dell'Agenzia
stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per  l'anno  2020,  allo
scopo di incrementare le risorse da destinare  prioritariamente  alla
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni
di lavoro del personale dipendente delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita' nonche',  per  la  restante  parte,  i
relativi fondi incentivanti sono complessivamente  incrementati,  per
ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo  23,  comma
2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  e  ai  vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale,
dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella  A  allegata
al presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1028)  che  "Per  il  personale  dirigenziale  contrattualizzato  del
Ministero dell'interno e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in
deroga al limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la  spesa  di  1.200.000  euro  da
destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni  centrali  in
servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla  L.
22 aprile 2021, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 4-bis) che "Al
fine di garantire  la  perequazione  del  trattamento  economico  del
personale  dirigenziale  trasferito  dal  Ministero  dello   sviluppo
economico, le  risorse  destinate  ad  alimentare  il  fondo  per  la
retribuzione di posizione e di risultato del  personale  dirigenziale
di seconda fascia in servizio presso il Ministero  della  transizione
ecologica sono incrementate di 483.898 euro  per  l'anno  2021  e  di
967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle  destinate  al
personale  dirigenziale  di  livello  generale  presso  il   medesimo
Ministero della transizione ecologica  sono  incrementate  di  35.774
euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022, in deroga al limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4-quater) che "Al fine  di
adeguare l'indennita' di amministrazione in godimento  del  personale
non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica  a  quella
del  personale  non  dirigenziale  trasferito  dal  Ministero   dello
sviluppo economico, e'  autorizzata,  in  deroga  al  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro  annui
a decorrere dall'anno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Al
fine  di  garantire  maggiore  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa in  considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti
dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli  adempimenti  connessi,
per gli anni dal 2023 al 2026,  gli  enti  locali  che  rispettano  i
requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite  di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, l'ammontare  della  componente  variabile  dei  fondi  per  la
contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,  anche
di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della
componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per  i
segretari comunali e provinciali, la medesima facolta' di  incremento
percentuale  del  trattamento  accessorio  oltre  il  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75,  e'  calcolata  sui  valori  della  retribuzione  di   posizione,
spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti dal comma  1
dell'articolo  107  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo al personale dell'area delle funzioni  locali,  sottoscritto
in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore  della  retribuzione  di
risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 5) che  "Per  le  medesime
finalita' di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al  2026,  gli
enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario  nazionale
prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri  in
sede  di  contrattazione  decentrata,  la  possibilita'  di  erogare,
relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di  cui  all'articolo
113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di  qualifica  dirigenziale
coinvolto  nei  predetti  progetti,  in  deroga  al  limite  di   cui
all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25  maggio  2017
n.75". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L.
21 giugno 2023, n. 74 ha disposto (con l'art. 19,  comma  6)  che  "A
decorrere  dall'anno  2023  la  quota   del   trattamento   economico
fondamentale  di  cui  all'articolo  28  del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi  degli  oneri  riflessi  a
carico  dell'amministrazione.  Con   la   medesima   decorrenza,   la
corrispondente quota rientra nella  disponibilita'  del  Fondo  unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si  estendono  alle  categorie  di  personale  a  cui  sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori  del  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  fatta  eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 7) che "Ferma restando la
costituzione del fondo per il  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato del personale di  livello  dirigenziale  non
generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  secondo  le
modalita' definite dalle disposizioni legislative e  contrattuali  di
riferimento, anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo
40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  al  fine  di
assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale,
il predetto fondo e' incrementato,  in  deroga  ai  limiti  stabiliti
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si
estendono alle categorie di  personale  a  cui  sono  riconosciuti  i
trattamenti economici accessori del personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, fatta  eccezione  per  il  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303".