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DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. (24G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 111 (in G.U. 09/08/2024, n. 186)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-8-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;
Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli- Cesena, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;
Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione in loco, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;
Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del «Gruppo dei sette» (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026», al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributi per beni mobili
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Il Commissario straordinario
((...))
, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater
((del presente articolo))
.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario
((, ai sensi del comma 6-ter,))
riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».
((1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso))
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate
((...))
confluisce per l'anno 2024
((nella contabilità speciale))
di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.