DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
         Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi  dall'1  gennaio
2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi
tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione,
fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il
rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio
certificato. 
  2. A decorrere dal 1° maggio  2014,  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
Tale   limite   non   si   applica   alle   autovetture    utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche'  per
i servizi istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
uffici consolari  svolti  all'estero.  I  contratti  di  locazione  o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente  privato,
alle Forze di polizia, con il trasferimento  delle  relative  risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto. (46) (70) 
  3. Fermi restando i limiti di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare. 
  4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
  5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
  6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  7. A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto
attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al
personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la
contrattazione integrativa. 
  8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' delle  autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve  e  saltuario  o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita'
didattiche, limitatamente alla  differenza  tra  i  giorni  di  ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione  di
fruire delle ferie. (6) 
  9.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  nonche'  alle
autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio  e  di
consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto
di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o  direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al  primo
periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o
titolari degli organi elettivi degli  enti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125.   Gli
incarichi,  le  cariche  e  le  collaborazioni  di  cui  ai   periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo  gratuito.  Per  i  soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la  gratuita',  la
durata non puo' essere superiore  a  un  anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile,   presso   ciascuna   amministrazione.   Devono   essere
rendicontati eventuali rimborsi  di  spese,  corrisposti  nei  limiti
fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.  Gli
organi costituzionali si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
comma  nell'ambito  della  propria   autonomia.   ((Alle   fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,  n.  310,  il  divieto  di
conferimento  di  incarichi  si   applica   al   raggiungimento   del
settantesimo anno di eta'.)) (29) (62) (74) (76) (79) (89) (97) 
  10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    "Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di   pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano
convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti  nel  decreto
di cui al quinto periodo del presente comma  per  l'acquisizione  dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione  avviene
con riferimento  ai  costi  di  produzione  dei  servizi,  diretti  e
indiretti,   interni   ed   esterni   sostenuti    dalle    pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma  446,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono  tenute
all'utilizzo dei servizi  previsti  nel  decreto  di  cui  al  quinto
periodo del presente comma, senza il  pagamento  del  contributo  ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";. 
    b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    " 9-bis: I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto  i  servizi  di  pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento. 
    9-ter: Il  commissario  straordinario  per  la  razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le   regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e
78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il
commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei
servizi. 
    9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero  a  quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli  atti  e  i  contratti
posti in essere in violazione delle  disposizioni  sui  parametri  di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito  disciplinare  e
determinano responsabilita' erariale." 
  10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b),
capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia'  attivate
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999,  n.
370, e' sostituito dal seguente: 
    "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega  di
pari  anzianita'.  In  nessun  caso  il  professore   o   ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita'  puo'  conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio  o  incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente  o  istituzione  in  cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di  assegni  ad  personam  in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei  confronti  di  chi
delibera l'erogazione". 
  11. Nelle more dei rinnovi contrattuali  previsti  dall'articolo  6
del  decreto  legislativo  1º  agosto  2011,  n.  141,  e  in  attesa
dell'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  le  amministrazioni,  ai  fini
dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio   collegato   alla
performance individuale sulla  base  di  criteri  di  selettivita'  e
riconoscimento del merito,  valutano  la  performance  del  personale
dirigenziale in relazione: 
    a) al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi
all'unita'  organizzativa  di  diretta  responsabilita',  nonche'  al
contributo     assicurato      alla      performance      complessiva
dell'amministrazione.  Gli  obiettivi,  predeterminati  all'atto  del
conferimento dell'incarico  dirigenziale,  devono  essere  specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili  e  collegati  a
precise scadenze temporali; 
    b)  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e   alla
capacita' di  valutazione  differenziata  dei  propri  collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi. 
  11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11,  la  misurazione  e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione: 
    a)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   gruppo   o
individuali; 
    b)  al  contributo  assicurato   alla   performance   dell'unita'
organizzativa  di  appartenenza  e  ai  comportamenti   organizzativi
dimostrati. 
  11-ter. Nella valutazione della performance  individuale  non  sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale. 
  11-quater. Ciascuna amministrazione monitora  annualmente,  con  il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto  della
valutazione in termini di miglioramento della performance e  sviluppo
del personale, al fine di  migliorare  i  sistemi  di  misurazione  e
valutazione in uso. 
  11-quinquies. Ai dirigenti e  al  personale  non  dirigenziale  che
risultano piu'  meritevoli  in  esito  alla  valutazione  effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i  criteri  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio  maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011,  n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al  trattamento  accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti  alle  stesse  categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si  applica  ai  dirigenti  con  riferimento  alla  retribuzione   di
risultato. 
  11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 
  12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
e' inserito il seguente: 
    "3-bis. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti  autorizzati  ai  sensi
del comma 3 sono destinati, nei  limiti  delle  risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri  relativi
al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi  compresi
i compensi per i componenti della Commissione medesima". 
  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato 
  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'. 
  14-bis. La Banca d'Italia,  nell'ambito  del  proprio  ordinamento,
tiene conto dei principi  di  riduzione  della  spesa  contenuti  nel
presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  56)
che "Le disposizioni di cui ai commi  54  e  55  non  possono  essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le  societa'
che gestiscono servizi di interesse generale su tutto  il  territorio
nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  5  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che
"Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  si
interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi  previsti  non
si applicano alle societa' quotate e alle loro controllate". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio -
3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1ª s.s. 9/3/2016, n. 10), ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1,  del  D.L.  24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.  23  giugno
2014, n. 89 (che ha modificato il comma  2  del  presente  articolo),
nella parte in cui si applica alle Regioni. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le
disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge  n.  95  del
2012, come modificato  dal  comma  1,  si  applicano  agli  incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma  1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano
agli enti  di  previdenza  di  diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui
organi di governo sono eletti in via diretta  o  indiretta  da  parte
degli iscritti". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con  l'art.  57,  comma  2,
lettera c)) che "A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai  loro
organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  nonche'  ai  loro
enti  strumentali  in  forma  societaria  cessano  di  applicarsi  le
seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della
spesa e di obblighi formativi: 
  [...] 
  c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 2-bis,  comma  5)  che
"Fino al 31  luglio  2020,  al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
conferire incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore  a  sei  mesi,  e
comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a  dirigenti
medici,  veterinari  e  sanitari  nonche'  al  personale  del   ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in  quiescenza,  anche  ove
non iscritti al competente  albo  professionale  in  conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza." 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
e' prorogato al 15 ottobre 2020. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
e' prorogato al 31 dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10,  comma  1)  che
"Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di  interventi
previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse  le
regioni e gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di  attribuire
incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
possono conferire ai soggetti collocati in  quiescenza  incarichi  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri  bilanci,  sulla  base  della  legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5  e  15
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facolta' di  cui
al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti  nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi  di
utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri  piani
di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8,  comma  13)  che
"Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma
9  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non  trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e  istituti  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
conferiti da organi costituzionali  previo  parere  favorevole  delle
competenti   Commissioni   parlamentari   o,   qualora   previsto   a
legislazione vigente, previa informativa alle stesse".