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LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-7-2024
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023,  2024  e
2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
 
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno
2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche  in  relazione  alla
spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al  primo
periodo e dalle stesse autoconsumata nel  primo  trimestre  dell'anno
2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione
del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   e   utilizzati
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e  il
credito  di  imposta  e'   determinato   con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica, pari alla  media,  relativa  al
primo  trimestre  dell'anno  2023,   del   prezzo   unico   nazionale
dell'energia elettrica. 
 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  35  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  primo  trimestre   dell'anno   2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della  media  riferita  al  quarto
trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
 
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
primo trimestre solare dell'anno 2023,  per  usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al   quarto   trimestre
dell'anno   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    mercato
infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati
energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento  del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre  dell'anno
2019. 
 
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita  al  quarto  trimestre  dell'anno  2022,   dei   prezzi   di
riferimento del  mercato  infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal
Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento  superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
 
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale,  nel  quarto  trimestre  dell'anno  2022  e  nel  primo
trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si  riforniva
nel quarto trimestre dell'anno 2019,  il  venditore,  entro  sessanta
giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il  credito
d'imposta,  invia  al  proprio  cliente,  su   sua   richiesta,   una
comunicazione nella quale sono riportati il  calcolo  dell'incremento
di costo  della  componente  energetica  e  l'ammontare  del  credito
d'imposta  spettante  per  il   primo   trimestre   dell'anno   2023.
L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),
entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, definisce il  contenuto  della  predetta  comunicazione  e  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  ottemperanza  da  parte  del
venditore. 
 
  7. I crediti d'imposta di cui ai  commi  da  2  a  5  del  presente
articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del 16 novembre 2023.  Non  si  applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e
all'articolo 34 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  I  crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
I crediti  d'imposta  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
 
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
16 novembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
 
  9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da  2
a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo  17,  comma  13,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  10. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
 
  « 7-bis. La detrazione di cui al comma 5  spetta,  nei  limiti  ivi
previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui  al
comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche
di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili  ove  sono  realizzati
gli interventi previsti ai commi 1 e  4,  sempre  che  questi  ultimi
siano situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli  di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e  all'articolo  142,
comma 1, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »; 
 
    b) al comma 16-ter e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per  gli  interventi
ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di  200
kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ». 
 
  11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad  annullare,  per  il  primo  trimestre
dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali  di  sistema
elettrico  applicate  alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze   non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza  disponibile
fino a 16,5 kW. 
 
  12. Per le finalita' di cui al comma 11,  un  importo  pari  a  963
milioni di euro per l'anno  2023  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. 
 
  13. In deroga a quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e  industriali,   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo dell'anno 2023 sono  assoggettate  all'aliquota  IVA
del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo  periodo
siano contabilizzate sulla base di consumi  stimati,  l'aliquota  IVA
del 5 per cento si applica  anche  alla  differenza  derivante  dagli
importi ricalcolati sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,
anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno
2023. 
 
  14.  Le  disposizioni  del  comma  13  si  applicano   anche   alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30   maggio   2008,   n.   115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo
dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. 
 
  15. Al fine di contenere, per il primo  trimestre  dell'anno  2023,
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore  del  gas  naturale,
l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema
per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo  fino  a
5.000 metri cubi annui, fino  a  concorrenza  dell'importo  di  3.043
milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre  aliquote
di tali oneri per un valore pari  a  500  milioni  di  euro.  Per  le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.543 milioni
di euro,  da  trasferire  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente
entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento  di  1.143
milioni di euro entro il 31 maggio 2023. 
 
  16. In deroga alle disposizioni del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  le  forniture  di  servizi  di
teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i  consumi
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e  marzo  dell'anno
2023,  sono  assoggettate  all'imposta  sul   valore   aggiunto   con
l'aliquota del 5 per cento. Qualora le  forniture  di  cui  al  primo
periodo  siano  contabilizzate  sulla  base   di   consumi   stimati,
l'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto  del  5  per  cento  si
applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi  ricalcolati
sulla base dei consumi effettivi riferibili,  anche  percentualmente,
ai  mesi  di  gennaio,  febbraio  e   marzo   dell'anno   2023.   Con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita
l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023,  sono  determinate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
 
  17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni  relative  alle
tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e  alla  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei  familiari
con un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)
valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro. 
 
  18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti  domestici
in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche'  la  compensazione
per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate,
nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricita'
e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera  ridetermina  le
agevolazioni di cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  del  valore
dell'ISEE  stabilito  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  29  dicembre  2016,  della  cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  n.  12
del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  e,  in  particolare,  della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le  famiglie  con
valori dell'ISEE di cui al primo periodo. 
 
  19. Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18,  un  importo  pari  a
2.515 milioni  di  euro  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023. 
 
  20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo  intermedio  7
della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il
conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue,  di  cui
all'articolo  42  dell'allegato  A  alla   delibera   dell'ARERA   n.
231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per  il  finanziamento
delle misure di compensazione territoriale, di  cui  all'articolo  51
della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti  all'obbligo  di
riscossione da parte dei fornitori. A  decorrere  dall'anno  2023  le
relative misure sono adottate nel limite  delle  risorse  di  cui  al
comma 22. Entro il 30 giugno di ogni  anno,  l'ARERA,  nell'esercizio
delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei
criteri di efficienza economica  nello  svolgimento  delle  attivita'
connesse al decomissioning delle centrali  elettronucleari  dismesse,
alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse  e
conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  l'aggiornamento
del  piano  delle  attivita',   anche   ai   fini   delle   eventuali
rimodulazioni finanziarie. 
 
  21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, sono abrogati. 
 
  22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa  di
400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni  di
euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo
4,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.   314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368.
Le risorse sono trasferite alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. 
 
  23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative
stime per l'estensione di  quanto  previsto  al  comma  20  ad  altre
tipologie di oneri generali di sistema. 
 
  24.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione
di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al  contenimento
delle conseguenze derivanti agli  utenti  finali  dagli  aumenti  dei
prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite  alla
Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,  previa  comunicazione
dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al  30  settembre
2023, nel limite delle  risorse  effettivamente  disponibili  l'ARERA
individua  detto  fabbisogno  prioritariamente   per   finanziare   i
meccanismi di reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il
servizio di default distribuzione  e  il  servizio  di  fornitura  di
ultima  istanza,  prevedendo  al  contempo  modalita'  finalizzate  a
ridurre le tempistiche  di  versamento  di  tali  importi.  Eventuali
ulteriori risorse residue sono destinate  alla  riduzione,  nell'anno
2023, degli  oneri  generali  di  sistema  per  il  settore  del  gas
naturale. 
 
  25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di  interruzione  della
fornitura  del  gas  naturale  per  i  clienti  finali   direttamente
allacciati alla rete di trasporto del  gas  naturale  possono  essere
sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno. 
 
  26.  Al  fine  della  compensazione   finanziaria   derivante   dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per il servizio di  riempimento  di  ultima  istanza
dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas,
del 24 giugno 2022, e' autorizzata la spesa di 350  milioni  di  euro
per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali, previa comunicazione, da  parte  dell'ARERA,
dell'effettivo  fabbisogno  derivante  dalla  vendita  da  parte  del
responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse  autorizzate
ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate
alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di  sistema  per
il settore del gas naturale. 
 
  27.  Al  fine  della  compensazione   finanziaria   derivante   dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto
per differenze a due vie, di cui alle  delibere  dell'ARERA  n.  165/
2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e  189/2022/  R/gas,  del  27  aprile
2022, e' autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023.
Le risorse sono trasferite alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo
fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite
delle risorse autorizzate ai  sensi  del  presente  comma.  Eventuali
risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023,  degli
oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. 
 
  28. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   procedono
all'individuazione di uno o piu'  intermediari  finanziari  abilitati
affinche', con apposita convenzione, nel limite di spesa  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  da  iscrivere  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nel
rispetto della disciplina pertinente in tema di  mercati  finanziari,
siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidita' e assicurare
la fluidita' dei mercati finanziari nei quali si determina il  valore
di riferimento del prezzo del gas, anche  attraverso  esposizione  in
maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su
quantita' minime  di  titoli  rappresentativi  di  forniture,  ovvero
attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire
maggiore liquidita'  del  mercato,  consentendo  di  stabilizzare  il
prezzo in un contesto di alta volatilita'.  Ai  fini  dell'attuazione
del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  29.  Per  garantire  la  continuita'   dei   servizi   erogati   e'
riconosciuto agli enti locali  un  contributo  straordinario.  A  tal
fine,  e'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, da destinare per 350  milioni  di  euro  in  favore  dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta'  metropolitane
e  delle  province.  Alla  ripartizione  del  fondo  tra   gli   enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 
 
  30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del
6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30  giugno
2023, e' applicato un tetto sui  ricavi  di  mercato  ottenuti  dalla
produzione  dell'energia  elettrica,  attraverso  un  meccanismo   di
compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa
in rete da: 
 
    a) impianti a fonti rinnovabili  non  rientranti  nell'ambito  di
applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25; 
 
    b)  impianti  alimentati  da  fonti  non   rinnovabili   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. 
 
  31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi  ricavo  di  mercato
dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al
comma 30 e, ove  presenti,  degli  intermediari  che  partecipano  ai
mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei  produttori
medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del  mercato  in
cui ha luogo l'operazione che  genera  il  ricavo  e  dal  fatto  che
l'energia elettrica sia negoziata  bilateralmente  o  in  un  mercato
centralizzato. 
 
  32. Per le finalita' di cui al comma 30,  il  Gestore  dei  servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i  valori  di
cui alle seguenti lettere a) e b): 
 
    a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh  ovvero,  per
le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a  un
valore per tecnologia stabilito secondo criteri  definiti  dall'ARERA
nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35,  tenuto  conto  dei
costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli
investimenti. A tal  fine,  nel  caso  di  impianti  incentivati  con
meccanismi a una via diversi da quelli  sostitutivi  dei  certificati
verdi, il prezzo  di  riferimento  e'  pari  al  valore  massimo  tra
l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante; 
 
    b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale
orario di mercato, calcolata quale media ponderata per  gli  impianti
non programmabili, sulla base del profilo di produzione  del  singolo
impianto, e quale media aritmetica per  gli  impianti  programmabili,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima  della  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  che  non  rientrano  nelle
ipotesi di  cui  al  comma  37,  al  prezzo  indicato  nei  contratti
medesimi. 
 
  33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti  negativa,  il
GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente. 
 
  34. I produttori interessati, previa richiesta da  parte  del  GSE,
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta  stessa,
una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita'
di cui ai commi da  30  a  38,  come  individuate  dall'ARERA  con  i
provvedimenti di cui al comma 35. 
 
  35. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  l'ARERA  disciplina  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di  cui  ai  commi  30,  31,  32,  33  e  34,  anche  in
continuita' con le modalita' operative definite in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25. 
 
  36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38  sono
versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza  dell'importo
complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri
derivanti dai crediti d'imposta di cui  ai  commi  da  2  a  9,  come
accertati a seguito  di  monitoraggio  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. Le maggiori somme  eventualmente  affluite  all'entrata  del
bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono
riassegnate ad  un  apposito  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
volto al finanziamento  delle  misure  aventi  le  finalita'  di  cui
all'articolo  10  del  regolamento  (UE)  2022/1854,  sulla  base  di
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. 
 
  37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e  36  non  si
applicano: 
 
    a) agli impianti di potenza fino a 20 kW; 
 
    b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 5-bis  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28; 
 
    c) all'energia oggetto di contratti di fornitura  conclusi  prima
del  1°  dicembre  2022,  a  condizione  che  non   siano   collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore  al  valore
di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al  periodo  di  durata
dei predetti contratti; 
 
    d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro  conclusi
dal GSE ai sensi dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un  prezzo  medio
superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente  al
periodo di durata dei predetti contratti; 
 
    e)  agli  impianti  a  fonti   rinnovabili   con   contratti   di
incentivazione attivi che risultino regolati  con  meccanismo  a  due
vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il
ritiro a tariffa  fissa  omnicomprensiva  dell'energia  elettrica  da
parte del GSE nonche'  all'energia  elettrica  condivisa  nell'ambito
delle comunita' energetiche e delle configurazioni di autoconsumo  di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
 
  38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo  societario  ai
sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile  e  che
hanno  ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in   rete   a   imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso  che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
 
  39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione
di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso
agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023. 
 
  40.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   39   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
  41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione  dei  consumi
di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del
regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,  del  6  ottobre  2022,  e'
istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia  elettrica,
affidato dalla societa'  Terna  Spa  su  base  concorsuale,  mediante
procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La  procedura
di cui al primo  periodo  e'  volta  a  selezionare  i  soggetti  che
assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino  al  31  marzo
2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/ 1854. Ai fini di cui
al presente comma, entro cinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  societa'  Terna  Spa  trasmette  una
proposta di procedura al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  che  provvede  all'approvazione  della  stessa,  sentita
l'ARERA. 
 
  42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di
picco che, nel rispetto dei parametri previsti  dall'articolo  4  del
regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano  la  base  per  il  calcolo
dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le  previsioni  sul
consumo  lordo  di  energia  elettrica  nelle  ore  di  picco,  anche
considerando  i  dati  storici,  rispetto  alle  quali  e'   definito
l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi. 
 
  43. Il servizio di riduzione dei consumi di  cui  al  comma  41  e'
coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2,  comma  4,  del
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  n.  464  del  21
ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto  dei  consumi  di
gas da parte dei carichi  industriali  che  offrono  il  servizio  di
interrompibilita'  elettrica,  e  tiene  conto  delle   esigenze   di
adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione
dei consumi di cui al comma 41 puo' essere esteso, su  base  annuale,
per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per  l'anno
2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44. 
 
  44. Per le finalita' di cui ai commi da 41 a 43 e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  45. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina, alle imprese esercenti l'attivita' agricola  e  la  pesca  e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice
ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale  compensazione  dei  maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette
attivita',  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per
l'acquisto del  carburante  effettuato  nel  primo  trimestre  solare
dell'anno 2023, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
 
  46. Il contributo di cui al comma 45 e' altresi' riconosciuto  alle
imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca in  relazione  alla
spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2023  per
l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il
riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti
all'allevamento degli animali. 
 
  47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e  46  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
 
  48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' cedibile,  solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  al  credito
d'imposta di cui ai commi  45  e  46.  Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,  lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988,  sono  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili,
quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n.
34 del 2020. 
 
  49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
  50.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
45 al presente comma, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  51. Dopo il comma 1 dell'articolo  7  del  decreto-legge  9  agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, sono inseriti i seguenti: 
 
  « 1-bis. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
 
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo  64  del  predetto  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo n. 385  del  1993  ovvero  di  imprese  di  assicurazione
autorizzate  ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta di  cui  al  presente  articolo,  le  imprese  beneficiarie
richiedono  il  visto  di  conformita'   dei   dati   relativi   alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti  che  danno
diritto al medesimo credito d'imposta. Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzato dal cessionario con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque,  entro  la
medesima data  del  31  marzo  2023.  Le  modalita'  attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
sono definite con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis  nonche',
in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ». 
 
  52.  In  considerazione  delle  difficolta'  causate  dalla   crisi
energetica che interessano il settore del vetro di Murano,  il  fondo
istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, destinato alle imprese operanti nel  settore  della  ceramica
artistica e del vetro artistico  di  Murano,  e'  rifinanziato  nella
misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2023.  Gli  interventi  di
sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui  al  primo  periodo
sono concessi  ai  sensi  e  nei  limiti  della  comunicazione  della
Commissione europea concernente il quadro  temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022. 
 
  53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di  riparto
del fondo di cui al  comma  52  tra  domande  nuove  e  domande  gia'
presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25
luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata
applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma  52.  Con
il medesimo decreto  di  cui  al  primo  periodo  sono  stabilite  le
modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non
utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato
a cui demandare l'attuazione degli interventi. 
 
  54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia
di regime forfetario  per  le  persone  fisiche  esercenti  attivita'
d'impresa,  arti  o   professioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
 
    a) al comma 54, lettera a), le  parole:  «  euro  65.000  »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »; 
 
    b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori  a  100.000  euro.  In
tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore  aggiunto  a  partire
dalle  operazioni  effettuate  che  comportano  il  superamento   del
predetto limite ». 
 
  55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa,  arti  o  professioni,  diversi  da  quelli  che
applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da  54  a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo
delle aliquote per scaglioni di reddito  stabilite  dall'articolo  11
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento  su  una  base
imponibile,  comunque  non  superiore  a  40.000  euro,   pari   alla
differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  determinato
nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  d'importo  piu'
elevato dichiarato negli anni dal  2020  al  2022,  decurtata  di  un
importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. 
 
  56. Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto  anche  della  quota  di   reddito   assoggettata   all'imposta
sostitutiva di cui al comma 55. 
 
  57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  il
periodo  d'imposta  2024  si  assume,  quale  imposta   del   periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni dei commi 55 e 56. 
 
  58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di  somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'articolo 5  della  legge  25  agosto
1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori  a  titolo
di liberalita', anche  attraverso  mezzi  di  pagamento  elettronici,
riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi  di
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta  del  prestatore
di lavoro, sono soggette a un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del  25  per
cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni  di
lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale  e  dei
premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali e non sono computate ai fini del  calcolo  del
trattamento di fine rapporto. 
 
  59. Qualora le vigenti disposizioni, per  il  riconoscimento  della
spettanza o per la  determinazione,  in  favore  del  lavoratore,  di
deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di  natura
non  tributaria,  facciano  riferimento  al  possesso  di   requisiti
reddituali, si tiene comunque conto  anche  della  quota  di  reddito
assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58. 
 
  60. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  58  e'  applicata  dal
sostituto d'imposta. 
 
  61.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
 
  62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di  lavoro
dipendente di importo non superiore a euro 50.000. 
 
  63. Per i premi e  le  somme  erogati  nell'anno  2023,  l'aliquota
dell'imposta  sostitutiva  sui  premi  di   produttivita',   di   cui
all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ridotta al 5 per cento. 
 
  64. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei  manufatti
con singolo impiego,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »; 
 
    b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle  bevande
analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ». 
 
  65. Le quote di ammortamento del costo dei  fabbricati  strumentali
per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma
66, sono deducibili in  misura  non  superiore  a  quella  risultante
dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati  del  coefficiente
del 6 per  cento.  La  disposizione  del  primo  periodo  si  applica
limitatamente ai fabbricati strumentali  utilizzati  per  l'attivita'
svolta nei settori indicati al comma 66. 
 
  66. Ai fini del comma 65, le  imprese  devono  svolgere  una  delle
attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10  (Ipermercati);
47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari);  47.11.40
(Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
47.11.50 (Commercio al dettaglio  di  prodotti  surgelati);  47.19.10
(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi  non
specializzati  di  computer,   periferiche,   attrezzature   per   le
telecomunicazioni,   elettronica   di   consumo   audio   e    video,
elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati
di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio  al  dettaglio  di
frutta e verdura in  esercizi  specializzati);  47.22  (Commercio  al
dettaglio di carni  e  di  prodotti  a  base  di  carne  in  esercizi
specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci,  crostacei  e
molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio  al  dettaglio
di pane, torte, dolciumi e confetteria  in  esercizi  specializzati);
47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi  specializzati);
47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti  del  tabacco  in  esercizi
specializzati); 47.29  (Commercio  al  dettaglio  di  altri  prodotti
alimentari in esercizi specializzati). 
 
  67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio
e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili
alla cui produzione  o  al  cui  scambio  e'  effettivamente  diretta
l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati
direttamente  nell'esercizio  dell'impresa,  aderenti  al  regime  di
tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e  seguenti  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai  fabbricati
concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al  comma
66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di  tassazione
di gruppo. 
 
  68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi
da 65 a 67. 
 
  69. Le disposizioni dei commi da  65  a  68  si  applicano  per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e  per  i  successivi
quattro periodi di imposta. 
 
  70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri
fiscali connessi alla cessione  gratuita,  da  parte  di  imprese  di
commercio  di  prodotti  di  consumo  al  dettaglio,  nell'ambito  di
manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico  per  le
esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e degli asili  nido,  nonche'  delle  strutture  di  assistenza
sociale in favore dei minori, gestiti  da  enti  pubblici  o  privati
nonche' da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni  in  materia
di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del  merito,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' di  attuazione  del
presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  primo
periodo e' pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a  40  milioni
di euro per l'anno 2024. 
 
  71. All'articolo  1,  comma  67,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle
seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo  decreto  possono
essere  previste  le  modalita'  di  gestione  unitaria  delle  somme
depositate,  anche  mediante  l'apertura  di  un  apposito  conto  di
tesoreria ». 
 
  72. Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) alla parte II-bis, concernente i beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: 
 
      1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: «  prodotti  »  sono
inserite le seguenti: «  assorbenti  e  tamponi  »  e  le  parole:  «
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002  o  lavabili  »  sono
soppresse; 
 
      2) dopo il numero  1-quinquies)  e'  aggiunto  il  seguente:  «
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per  la  vendita  al
minuto; preparazioni alimentari di farine, semole,  semolini,  amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione  dei  lattanti  o  dei
bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
pannolini per bambini; seggiolini per  bambini  da  installare  negli
autoveicoli »; 
 
    b) alla parte III,  concernente  i  beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 
 
      1) al numero 65), dopo le parole:  «  per  l'alimentazione  dei
fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai  prodotti  per
l'alimentazione dei lattanti  e  dei  bambini  nella  prima  infanzia
indicati al  numero  1-sexies)  della  parte  II-bis  della  presente
tabella »; 
 
      2) il numero 114-bis) e' abrogato. 
 
  73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  per
l'anno 2023 i pellet di cui al  medesimo  numero  98)  sono  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. (36) 
 
  74. All'articolo 64  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
concernente misure per l'acquisto  della  casa  di  abitazione,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « fino  al  31  dicembre  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    b) al  comma  3,  le  parole:  «  31  dicembre  2022  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »; 
 
    c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ». 
 
  75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati ulteriori 430 milioni di euro per  l'anno  2023,  derivanti
dalla disposizione di cui al  comma  74,  lettera  b),  del  presente
articolo. 
 
  76. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2023,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno  costruite.
La detrazione di cui al  primo  periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto
ed e' ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in  cui
sono  state  sostenute  le  spese  e  nei  nove   periodi   d'imposta
successivi. 
 
  77.  All'articolo  76  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   413,
concernente il trattamento tributario delle  prestazioni  corrisposte
dall'assicurazione invalidita', vecchiaia  e  superstiti  svizzera  e
dalla gestione della previdenza professionale  per  la  vecchiaia,  i
superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il comma 1-bis e'  aggiunto
il seguente: 
 
  « 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da  parte  dell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS)  svizzera  e  da
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia,
i  superstiti  e  l'invalidita'  (LPP)  svizzera,  ivi  comprese   le
prestazioni   erogate   dagli   enti   o   istituti    svizzeri    di
prepensionamento,   maturate   sulla   base   anche   di   contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in  qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite  da  soggetti  residenti  senza
l'intervento  nel  pagamento  da  parte  di  intermediari  finanziari
italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte  sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui  ai  commi  1  e
1-bis ». 
 
  78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo,
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  30   settembre   2015,   n.   153,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo
al rimborso o alla  ripetizione  di  quanto  gia'  versato  a  titolo
definitivo. 
 
  79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme  ovunque  corrisposte
da parte dell'assicurazione di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
della gestione della previdenza professionale  per  la  vecchiaia,  i
superstiti e l'invalidita' del  Principato  di  Monaco,  comprese  le
prestazioni di  prepensionamento  erogate  da  enti  o  istituti  del
Principato  di  Monaco,  maturate  sulla  base  anche  di  contributi
previdenziali tassati alla  fonte  nel  Principato  di  Monaco  e  in
qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel
territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da  parte  di
intermediari  finanziari  italiani,  sono   soggette   a   un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento. 
 
  80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
concernente  l'esclusione  dei  redditi  dominicali  e   agrari   dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  le
parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021,  2022
e 2023 ». 
 
  81. All'articolo 1, comma 759, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
 
    « g-bis) gli immobili non utilizzabili  ne'  disponibili,  per  i
quali sia stata  presentata  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del
codice penale o per la cui occupazione abusiva sia  stata  presentata
denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.  Il  soggetto  passivo
comunica  al  comune  interessato,  secondo   modalita'   telematiche
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie  locali,  il  possesso  dei  requisiti  che  danno  diritto
all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa  allorche'
cessa il diritto all'esenzione ». 
 
  82.  Per  ristorare  i  comuni  per  le  minori  entrate  derivanti
dall'attuazione della lettera g-bis) del comma  759  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta  dal  comma  81  del
presente  articolo,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di  accesso  alle
erogazioni  del  fondo  sono  definite  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. 
 
  83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
 
  « 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
presentano, entro  il  30  gennaio  di  ciascun  anno,  un  piano  di
potenziamento delle cure palliative al  fine  di  raggiungere,  entro
l'anno 2028, il  90  per  cento  della  popolazione  interessata.  Il
monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  e'  affidato   all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza
semestrale. La presentazione  del  piano  e  la  relativa  attuazione
costituiscono  adempimento  regionale   ai   fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale  a  carico
dello Stato ». 
 
  84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma  9  sono
aggiunti i seguenti: 
 
  « 9-bis. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  derivanti  da
operazioni, che  hanno  avuto  concreta  esecuzione,  intercorse  con
imprese  residenti  ovvero  localizzate  in  Paesi  o  territori  non
cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei  limiti  del
loro  valore  normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9.  Si
considerano Paesi o territori  non  cooperativi  a  fini  fiscali  le
giurisdizioni  individuate  nell'allegato  I  alla  lista  UE   delle
giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 
 
  9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano  quando  le
imprese residenti in Italia forniscono la  prova  che  le  operazioni
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico  e  che
le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri
componenti  negativi  deducibili  ai  sensi  del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati
nella  dichiarazione  dei  redditi.   L'Amministrazione,   prima   di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito  avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire,  nel
termine di novanta giorni, le prove di  cui  al  primo  periodo.  Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove  addotte,  deve  darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A  tale  fine,  il
contribuente puo'  interpellare  l'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212. 
 
  9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si  applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti  cui  risulti
applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni  in  materia  di
imprese estere controllate. 
 
  9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter  si  applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati
in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ». 
 
  85.  All'articolo  8,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto
e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: «  comma  11  »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ». 
 
  86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
materia  di  accordi  preventivi  per  le   imprese   con   attivita'
internazionale, le  parole:  «  comma  10  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « comma 9-bis ». 
 
  87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e  le
riserve di utile non ancora  distribuiti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, risultanti  dal  bilancio  dei  soggetti
direttamente o indirettamente partecipati  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°
gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito
del soggetto partecipante  residente  o  localizzato  nel  territorio
dello Stato, a condizione che sia  esercitata  l'opzione  di  cui  al
comma 88. 
 
  88. L'opzione e' esercitabile solo dai contribuenti  che  detengono
le  partecipazioni   nell'ambito   dell'attivita'   di   impresa.   I
contribuenti assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'
possono optare per  l'assoggettamento  a  imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi, con aliquota del 9  per  cento,  degli  utili  e
delle  riserve  di  utile  di  cui  al  comma  87.   I   contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  possono
optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte  sui
redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e  delle  riserve
di utile di cui al comma 87. 
 
  89. Le aliquote di  cui  al  comma  88  sono  ridotte  di  3  punti
percentuali  in  relazione  agli  utili  percepiti  dal  controllante
residente o localizzato nel territorio dello Stato entro  il  termine
di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per  un  periodo
non inferiore a due esercizi in una specifica riserva  di  patrimonio
netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo
precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di  scadenza
stabilito per il rimpatrio degli utili  o  dalla  data  di  riduzione
dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima  del  decorso  del
biennio, deve essere versata la differenza,  maggiorata  del  20  per
cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata
ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva  determinata  ai  sensi
del presente comma. 
 
  90.  L'imposta  sostitutiva  e'  determinata  in  proporzione  alla
partecipazione detenuta nella  partecipata  estera  e  tenendo  conto
dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza  di
partecipazioni indirette per il tramite di  societa'  controllate  ai
sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
  91. L'opzione di cui  al  comma  88,  che  puo'  essere  esercitata
distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a  tutti
o a parte dei relativi utili e riserve di utile,  si  perfeziona  con
l'esercizio   dell'opzione   stessa   mediante   indicazione    nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso  al
31  dicembre  2022.  Il  versamento   dell'imposta   sostitutiva   e'
effettuato in un'unica soluzione entro il  termine  di  scadenza  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
L'opzione e' efficace a decorrere dall'inizio del periodo di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 
 
  92. Gli utili distribuiti si considerano  prioritariamente  formati
con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di  cui
ai commi 88 e 89. 
 
  93.  Il  costo  fiscalmente   riconosciuto   della   partecipazione
nell'entita' estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel
territorio dello  Stato  e'  incrementato,  fino  a  concorrenza  del
corrispettivo  della  cessione,  dell'importo  degli  utili  e  delle
riserve di utili assoggettati  all'imposta  sostitutiva  e  diminuito
dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. 
 
  94. L'opzione di cui al comma 88 puo' essere  esercitata  anche  in
relazione agli utili attribuibili  alle  stabili  organizzazioni  che
applicano il regime fiscale disciplinato  dall'articolo  168-ter  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai  fini  del
suo coordinamento con le  altre  norme  vigenti,  sono  adottate  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in materia di applicazione dell'imposta ai non  residenti,  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti,  il  cui
valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel  corso
dei trecentosessantacinque giorni che  precedono  la  loro  cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia  si
considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione  del
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di  titoli
negoziati in mercati regolamentati ». 
 
  97. All'articolo 5 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461, concernente l'imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  e  sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c)  a  c-quinquies)  del
comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
 
  « 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed  enti,  non
negoziate in mercati regolamentati, il cui  valore,  per  piu'  della
meta',   deriva,    in    qualsiasi    momento    nel    corso    dei
trecentosessantacinque  giorni  che  precedono  la   loro   cessione,
direttamente  o  indirettamente,  da  beni   immobili   situati   nel
territorio dello Stato ». 
 
  98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96
e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al  cui
scambio e' effettivamente  diretta  l'attivita'  di  impresa  nonche'
quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. 
 
  99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si  applicano  alle
plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio individuati dall'articolo 1,  comma  633,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. 
 
  100. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni  immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa possono applicare le disposizioni
del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti  i
soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  in  forza  di
titolo di trasferimento avente data certa  anteriore  al  1°  ottobre
2022. Le medesime disposizioni si applicano alle societa'  che  hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei  predetti  beni  e
che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in societa' semplici.