LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 76. 
  1. Le rendite corrisposte in Italia  d  parte  della  assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera  (AVS),  maturata  sulla
base  anche  di  contributi  previdenziali  tassati  alla  fonte   in
Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti  italiani,  quali  sostituti  d'imposta,  per  il  cui
tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite,
giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3  ottobre  1974,  di  cui
alla legge 26 luglio 1975,  n.  386,  non  formano  piu'  oggetto  di
denuncia fiscale in Italia. 
  1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagliintermediari
finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle  somme
corrisposte in  Italia  da  parte  della  gestione  della  previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera
(LPP), ivi comprese le prestazioni  erogate  dagli  enti  o  istituti
svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera  e  in  qualunque  forma
erogate. 
  ((1-ter. Le somme ovunque corrisposte da  parte  dell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS)  svizzera  e  da
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia,
i  superstiti  e  l'invalidita'  (LPP)  svizzera,  ivi  comprese   le
prestazioni   erogate   dagli   enti   o   istituti    svizzeri    di
prepensionamento,   maturate   sulla   base   anche   di   contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in  qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite  da  soggetti  residenti  senza
l'intervento  nel  pagamento  da  parte  di  intermediari  finanziari
italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte  sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui  ai  commi  1  e
1-bis)).((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 78)
che "Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge  30
dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo,
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  30   settembre   2015,   n.   153,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo
al rimborso o alla  ripetizione  di  quanto  gia'  versato  a  titolo
definitivo".