LEGGE 15 marzo 2010, n. 38

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. (10G0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 5 
 
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore). 
 
    1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle  strutture
e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita'
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo  i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministero  della  salute  attiva  una   specifica
rilevazione  sui  presidi  ospedalieri   e   territoriali   e   sulle
prestazioni  assicurati  in  ciascuna  regione  dalle  strutture  del
Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e  della
terapia  del  dolore,  al  fine   di   promuovere   l'attivazione   e
l'integrazione delle due reti a livello regionale e  nazionale  e  la
loro uniformita' su tutto il territorio nazionale. 
    2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,  sono  individuate
le figure professionali con specifiche competenze ed  esperienza  nel
campo delle cure palliative e della terapia  del  dolore,  anche  per
l'eta' pediatrica, con particolare riferimento ai medici di  medicina
generale  e  ai  medici  specialisti  in  anestesia  e  rianimazione,
geriatria, medicina di comunita' e delle cure  primarie,  neurologia,
oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con  esperienza  almeno
triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore,
agli infermieri, agli psicologi e  agli  assistenti  sociali  nonche'
alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il  medesimo
accordo sono altresi' individuate le  tipologie  di  strutture  nelle
quali le due reti si  articolano  a  livello  regionale,  nonche'  le
modalita' per assicurare il coordinamento delle due  reti  a  livello
nazionale e regionale. 
    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, su proposta del Ministro della salute, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  mediante   intesa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  sono
definiti i requisiti minimi e le  modalita'  organizzative  necessari
per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in  fase
terminale e delle unita' di  cure  palliative  e  della  terapia  del
dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di  definire
la rete per le cure palliative e la rete per la terapia  del  dolore,
con  particolare  riferimento  ad   adeguati   standard   strutturali
qualitativi e quantitativi, ad  una  pianta  organica  adeguata  alle
necessita'  di  cura   della   popolazione   residente   e   ad   una
disponibilita'  adeguata  di  figure  professionali  con   specifiche
competenze ed esperienza nel campo  delle  cure  palliative  e  della
terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per
le cure palliative e  la  terapia  del  dolore  in  eta'  pediatrica,
l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto  dei  requisiti  di
cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano  sottoscritto  il  27  giugno  2007  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  e  del  documento  tecnico
approvato il 20 marzo 2008. 
    4.  L'intesa  di  cui  al  comma  3  prevede,  tra  le  modalita'
organizzative  necessarie   per   l'accreditamento   come   struttura
appartenente alle due reti, quelle volte a consentire  l'integrazione
tra le strutture di assistenza residenziale e le unita' operative  di
assistenza domiciliare. La medesima intesa  provvede  a  definire  un
sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate dalla rete
delle cure palliative e dalla  rete  della  terapia  del  dolore  per
permettere il superamento delle difformita'  attualmente  presenti  a
livello interregionale e per garantire una  omogenea  erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza. 
    ((4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano, entro  il  30  gennaio  di  ciascun  anno,  un  piano  di
potenziamento delle cure palliative al  fine  di  raggiungere,  entro
l'anno 2028, il  90  per  cento  della  popolazione  interessata.  Il
monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  e'  affidato   all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza
semestrale. La presentazione  del  piano  e  la  relativa  attuazione
costituiscono  adempimento  regionale   ai   fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale  a  carico
dello Stato)). 
    5. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  2,  nei  limiti   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.