stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 1988, n. 322

Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/08/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1› agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 604 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario).
- Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1. nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
a. le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;
b. le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;
c. i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;
2. nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; (i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento), le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
3. i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.
Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a ) e b) del numero 1, le sentenze pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana.
Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o revocano la riabilitazione".