DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-bis 
 
(Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a  fonti
                            rinnovabili). 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,  e'
applicato un  meccanismo  di  compensazione  a  due  vie  sul  prezzo
dell'energia, in riferimento all'energia elettrica  immessa  in  rete
da: 
    a) impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che
beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
    b) impianti di potenza superiore a  20  kW  alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010.(13) 
  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,
entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,
redatta ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   che   attesti   le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
    a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla  tabella
di cui all'allegato  I-bis  al  presente  decreto  in  riferimento  a
ciascuna zona di mercato; 
    b) un prezzo di mercato pari: 
      1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche'  per
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare,  eolica,
geotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
      2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  diversi  da
quelli di cui  al  numero  1)  della  presente  lettera,  alla  media
aritmetica mensile dei prezzi zonali orari  di  mercato  dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati  prima  del
27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al  comma  7,
al prezzo indicato nei contratti medesimi. 
  4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, 1'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  4  e  5.  I
proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati
dal GSE, entro il ((30 giugno 2023)) in modo cumulato per il  periodo
da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i  mesi  successivi,
all'entrata del bilancio dello Stato e restano  acquisiti  all'erario
fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si
applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti. 
  7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un  gruppo  societario
ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice  civile  e
che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a  imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,  ai  fini
della  loro  applicazione,  rilevano   esclusivamente   i   contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6  e  7-bis  all'energia  elettrica  immessa  in  rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del
presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi
dedotti nei predetti contratti. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art.  11,  comma  1)
che  "L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
e' prorogata al 30 giugno 2023".