DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                            Art. 122-bis 
 
(( (Misure di  contrasto  alle  frodi  in  materia  di  cessioni  dei
        crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). )) 
 
  ((1.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro  cinque  giorni  lavorativi
dall'invio della comunicazione dell'avvenuta  cessione  del  credito,
puo' sospendere, per un periodo non superiore a  trenta  giorni,  gli
effetti delle comunicazioni delle  cessioni,  anche  successive  alla
prima, e delle opzioni inviate alla stessa  Agenzia  ai  sensi  degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di  rischio,  ai  fini  del
relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono  individuati
utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti
ceduti e riferiti: 
    a) alla coerenza e  alla  regolarita'  dei  dati  indicati  nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati
presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque   in    possesso
dell'Amministrazione finanziaria; 
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati,
sulla base delle informazioni  presenti  nell'Anagrafe  tributaria  o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 
    c) ad analoghe cessioni effettuate  in  precedenza  dai  soggetti
indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente
comma. 
  2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di  cui
al comma 1, la comunicazione si considera non  effettuata  e  l'esito
del  controllo  e'  comunicato  al  soggetto  che  ha  trasmesso   la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione
di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
dalle disposizioni di riferimento. 
  3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei
termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma
2. 
  4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122  del  presente  decreto,
non procedono all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del  predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi  ivi
previsti. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2)).