DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 16-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
                        (Soggetti obbligati). 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
categorie di soggetti individuati nel presente articolo,  siano  esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
  2.  Rientrano  nella  categoria  degli   intermediari   bancari   e
finanziari: 
    a) le banche; 
    b) Poste italiane S.p.a.; 
    c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
    d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP); 
    e)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  come  definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
    f)  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
    g)  le  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile,  come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); 
    h) le societa' di investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera  i-bis),
TUF (SICAF); 
    i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; 
    l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
TUB; 
    m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    n) le imprese di assicurazione,  che  operano  nei  rami  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
    o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo  109,  comma
2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
    p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo  111
TUB; 
    q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; 
    r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125; 
    s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'articolo 106 TUB; 
    t) le succursali insediate di intermediari bancari  e  finanziari
di cui al  presente  comma,  aventi  sede  legale  e  amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
    u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma
aventi sede legale e  amministrazione  centrale  in  un  altro  Stato
membro, stabiliti senza succursale sul  territorio  della  Repubblica
italiana; 
    v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis  TUF  e  le
societa' di consulenza finanziaria di cui  all'articolo  18-ter  TUF.
(23) 
  2-bis.  Nelle  operazioni  di  cartolarizzazione  di  crediti,  gli
intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e
delle  verifiche  di  conformita'  provvedono  all'adempimento  degli
obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei  debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei
sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'. 
  3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: 
    a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle  iscritte  nell'albo
previsto ai sensi  dell'articolo  106  TUB,  di  cui  alla  legge  23
novembre 1939, n. 1966; 
    b)  i   mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 128-sexies TUB; 
    c) gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; 
    d) i soggetti che  esercitano  professionalmente  l'attivita'  di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti  di  mezzi  di
pagamento  in  valuta,  iscritti  in  un  apposito  registro   tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 
  4. Rientrano nella  categoria  dei  professionisti,  nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria: 
    a) i soggetti iscritti nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; 
    b) ogni altro soggetto che rende i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono  in  maniera  professionale,
anche nei confronti dei propri associati  o  iscritti,  attivita'  in
materia di contabilita'  e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; 
    c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
      1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche; 
      2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
      3) l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,  libretti  di
deposito e conti di titoli; 
      4) l'organizzazione degli apporti necessari alla  costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa'; 
      5)  la  costituzione,  la  gestione  o   l'amministrazione   di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
    d) i revisori legali  e  le  societa'  di  revisione  legale  con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio; 
    e) i revisori legali e le societa' di revisione  senza  incarichi
di revisione su enti di interesse pubblico o  su  enti  sottoposti  a
regimi intermedio. 
  5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DA D.L. 17 MARZO 2023,  N.  25,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 2023, N. 52)); 
    b) i soggetti che  esercitano  attivita'  di  commercio  di  cose
antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che
agiscono in qualita' di intermediari  nel  commercio  delle  medesime
opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o
case  d'asta  di  cui  all'articolo  115  TULPS  qualora  il   valore
dell'operazione, anche se frazionata o di  operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro; 
    c) i soggetti che conservano o commerciano  opere  d'arte  ovvero
che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale
attivita' e' effettuata all'interno di  porti  franchi  e  il  valore
dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro; 
    d) gli operatori professionali  in  oro  di  cui  alla  legge  17
gennaio 2000, n. 7; 
    e) gli agenti in affari  che  svolgono  attivita'  in  mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche  quando  agiscono  in
qualita' di intermediari nella locazione di un bene  immobile  e,  in
tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali  il  canone
mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;; 
    f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e  trasporto
di  denaro  contante  e  di  titoli  o  valori  a  mezzo  di  guardie
particolari giurate, in presenza della licenza  di  cui  all'articolo
134 TULPS; 
    g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione  civile,  ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
    h) i soggetti che svolgono attivita' di  recupero  stragiudiziale
dei crediti per conto di terzi, in  presenza  della  licenza  di  cui
all'articolo  115  TULPS,  fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo
128-quaterdecies TUB; 
    i) i  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale. 
    i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale. 
  6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: 
    a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete
internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con
vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli; 
    b) gli operatori di gioco  su  rete  fisica  che  offrono,  anche
attraverso   distributori   ed   esercenti,   a   qualsiasi    titolo
contrattualizzati, giochi, con  vincite  in  denaro,  su  concessione
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c) i soggetti che gestiscono case da  gioco,  in  presenza  delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  ((6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi
relativi a societa' e trust di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
ee), del presente decreto, la cui attivita' e' riservata ad operatori
soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale)). 
  7. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
alle succursali insediate nel territorio  della  Repubblica  italiana
dei soggetti obbligati di cui ai commi 3,  4,  5  e  6  del  presente
articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
estero. 
  8. Alle societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
alle societa' di gestione  dei  mercati  regolamentati  di  strumenti
finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione
di strumenti finanziari e di fondi  interbancari,  alle  societa'  di
gestione dei servizi di liquidazione delle  operazioni  su  strumenti
finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti  finanziari  si  applicano  le
disposizioni del presente  decreto  in  materia  di  segnalazione  di
operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 
  9. I soggetti obbligati assicurano  che  il  trattamento  dei  dati
acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente  decreto
avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti  e  nel
rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice  in
materia di protezione dei dati personali. 
  9-bis. I soggetti obbligati assicurano che  le  proprie  succursali
stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni  nazionali
di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione  del
sistema finanziario per fini di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. 
                                                                 (23) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 9)  che  "Le  disposizioni
relative  ai  consulenti  finanziari  autonomi  e  alle  societa'  di
consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  v),
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,  entrano   in   vigore   all'avvio   dell'operativita'
dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei  consulenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 36, della legge  28  dicembre
2015, n. 208".