DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 30 
 
              (Autoconsumatori di energia rinnovabile) 
 
  1.  Un  cliente  finale  che  diviene  autoconsumatore  di  energia
rinnovabile: 
    a) produce  e  accumula  energia  elettrica  rinnovabile  per  il
proprio consumo: 
      1) realizzando un impianto di produzione  a  fonti  rinnovabili
direttamente interconnesso all'utenza  del  cliente  finale.  In  tal
caso, l'impianto dell'autoconsumatore  di  energia  rinnovabile  puo'
essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori,
e alla manutenzione, purche' il terzo resti soggetto alle  istruzioni
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e'  di  per
se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 
      ((2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale
l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti
devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In
tal caso: 
        2.1)  l'impianto  puo'  essere   direttamente   interconnesso
all'utenza  del  cliente  finale  con  un  collegamento  diretto   di
lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono  essere
allacciate utenze diverse  da  quelle  dell'unita'  di  produzione  e
dell'unita'  di  consumo.  La  linea  diretta  di  collegamento   tra
l'impianto di produzione e l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto
di  produzione.  L'impianto  dell'autoconsumatore  puo'   essere   di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni  di  cui
al numero 1); 
        2.2)   l'autoconsumatore   puo'   utilizzare   la   rete   di
distribuzione esistente  per  condividere  l'energia  prodotta  dagli
impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di  prelievo  dei
quali sia titolare lo stesso autoconsumatore)); 
    b) vende l'energia  elettrica  rinnovabile  autoprodotta  e  puo'
offrire servizi ancillari e di flessibilita',  eventualmente  per  il
tramite di un aggregatore; 
    (( c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla  lettera
a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti  di  incentivazione  di
cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma
3, lettera a); nel caso in cui operi con le  modalita'  di  cui  alla
lettera a), numeri  1)  e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 )). 
  ((1-bis.  Gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema   elettrico,
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle  configurazioni
di cui al numero 2.1) della lettera  a)  del  comma  1  del  presente
articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui  al
numero 2.2) della  medesima  lettera.  In  sede  di  aggiornamento  e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici  di  produzione  e
consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali
quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma  e'  applicato
all'energia autoconsumata nelle configurazioni di  nuova  costruzione
di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo)). 
  2. Nel caso in cui piu' clienti finali  si  associno  per  divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: 
    a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello  stesso  edificio  o
condominio; 
    b) ciascun autoconsumatore puo'  produrre  e  accumulare  energia
elettrica rinnovabile con le modalita' di  cui  al  comma  1,  ovvero
possono essere realizzati impianti comuni; 
    c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia
prodotta dagli impianti  a  fonti  rinnovabili,  anche  ricorrendo  a
impianti di stoccaggio, con le medesime modalita'  stabilite  per  le
comunita' energetiche dei cittadini; 
    d) l'energia autoprodotta e' utilizzata  prioritariamente  per  i
fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria puo' essere
accumulata e  venduta  anche  tramite  accordi  di  compravendita  di
energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
    e) la partecipazione al  gruppo  di  autoconsumatori  di  energia
rinnovabile  che  agiscono  collettivamente   non   puo'   costituire
l'attivita'  commerciale  e  industriale  principale  delle   imprese
private.