DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla   documentazione   delle
                            dichiarazioni 
 
  1. Fuori dei  casi  previsti  negli  articoli  1,  2  e  5,  se  la
dichiarazione dei redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive o dell'imposta sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa  sono  omessi  o  non  sono
indicati  in  maniera  esatta   e   completa   dati   rilevanti   per
l'individuazione del contribuente e, se diverso  da  persona  fisica,
del suo rappresentante, nonche' per la  determinazione  del  tributo,
oppure non e' indicato  in  maniera  esatta  e  completa  ogni  altro
elemento prescritto per il compimento dei controlli,  si  applica  la
sanzione amministrativa  da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
sanzione si applica  alle  violazioni  relative  al  contenuto  della
dichiarazione prevista dagli articoli 70.1,  comma  2,  74-quinquies,
comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in  misura
massima nelle ipotesi di omessa  presentazione  del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. (3) (18) (20) (21) (33) 
  2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza
o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. (20) (21) 
  3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a  euro  4.000
quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti
nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta.
(20) (21) 
  3-bis. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda  l'indicazione
delle spese e degli altri componenti  negativi  di  cui  all'articolo
110, ((comma 9-ter)), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, si applica una sanzione amministrativa  pari  al  10  per  cento
dell'importo complessivo delle spese e dei  componenti  negativi  non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di  euro  500
ed un massimo di euro 50.000. 
  3-ter. Quando l'omissione o incompletezza  riguarda  l'indicazione,
ai sensi degli articoli 47, comma  4,  68,  comma  4,  87,  comma  1,
lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  dei  dividendi  e  delle  plusvalenze   relativi   a
partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati  in  base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,  del  medesimo  testo
unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e
non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed  un  massimo  di  50.000
euro. (19) (27) 
  3-quater.  Quando   l'omissione   o   incompletezza   riguarda   la
segnalazione  prevista  dall'articolo  167,  comma  8-quater,   terzo
periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
applica una sanzione amministrativa  pari  al  dieci  per  cento  del
reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e  imputabile  nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente  in
proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro
ed un massimo di 50.000 euro. La  sanzione  nella  misura  minima  si
applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia
negativo. (19) 
  3-quinquies.  Quando  l'omissione  o  l'incompletezza  riguarda  le
segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e
132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,  dall'articolo  30,  comma  4-quater,  della  legge  30
dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000  a  euro
21.000. (20) (21) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che l'introduzione  del
comma 3-quater si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 6) che "Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si  applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018,  nonche'  agli  utili  percepiti  e  alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate
dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".