DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
              ((Bonus sociali per elettricita' e gas)) 
 
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, ((il valore  soglia
dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita'  e  gas  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 29 dicembre 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), come  successivamente
aggiornato dall' ((Autorita' di regolazione  per  energia,))  reti  e
ambiente in attuazione di quanto disposto ((dal medesimo articolo  1,
comma 3)), e' pari a 12.000 euro. 
  ((1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del
valore soglia  dell'ISEE  si  applica  ai  fini  dell'estensione  dei
benefici  e  con  le   modalita'   previste   dall'articolo   3   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)). 
  2. Agli oneri derivanti ((dal  comma  1-bis)),  valutati  in  102,8
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
 
                                                                  (2) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del  decreto-legge
21 marzo 2022, n.  21,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di
ottenimento di attestazione  ISEE  che  permette  l'applicazione  dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale  intervenuto  pagamento,
nell'anno  in  corso   ma   in   data   antecedente   all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti  a  quelle  dovute  sulla  base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di  automatica  compensazione
da  effettuare  nelle  bollette  immediatamente  successive,   ovvero
qualora  questa  non   sia   possibile,   di   automatico   rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il  31  dicembre  2022.
Nel caso in  cui  il  pagamento  non  sia  stato  ancora  effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo
periodo".