DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 368 (in G.U. 09/01/2004, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                 Misure compensative e informazione 
 
  1. Misure di compensazione territoriale  sono  stabilite,  fino  al
definitivo smantellamento degli  impianti,  a  favore  dei  siti  che
ospitano centrali nucleari e  impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del  Deposito  nazionale
di cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  misure  sono  trasferite  al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi. 
  1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo  ai  sensi  del
comma 1 e' definito mediante la determinazione  ((di  aliquote  della
tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a  0,015  centesimi
di euro per ogni  kilowattora  prelevato  dalle  reti  pubbliche  con
obbligo di connessione di terzi)), con  aggiornamento  annuale  sulla
base degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo.  Il  contributo  e'
assegnato    annualmente    con    deliberazione     del     Comitato
interministeriale per la programmazione economica  sulla  base  delle
stime di inventario radiometrico dei  siti,  determinato  annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei rifiuti,
ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50  per  cento
in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura
del 25 per cento in favore della relativa provincia e in  misura  del
25 per cento in favore dei  comuni  confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il  sito.  Il  contributo  spettante  a  questi
ultimi  e'  calcolato  in  proporzione  alla   superficie   ed   alla
popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. 
  2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale  di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.