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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 368 (in G.U. 09/01/2004, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
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Testo in vigore dal:  18-11-2003 al: 9-1-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.