DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (in G.U. 13/04/2022, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
 
(Disposizioni per l'adozione di  misure  preventive  necessarie  alla
         sicurezza del sistema nazionale del gas naturale). 
 
  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'  del  sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra  in  Ucraina  e  di
consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per  l'anno  termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate  all'aumento
della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei  consumi
di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano  del  gas
naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  18
dicembre 2019, adottato  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,  a  prescindere  dalla
dichiarazione del livello di emergenza. Le misure  di  cui  al  primo
periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo  del
Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure  e'  data
comunicazione  nella  prima  riunione  del  Consiglio  dei   ministri
successiva all'adozione delle misure medesime. 
  2. In caso di  adozione  delle  misure  finalizzate  a  ridurre  il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1, la societa' Terna Spa predispone un programma  di  massimizzazione
dell'impiego degli impianti di generazione di energia  elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone  o
olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo
stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo  degli
impianti alimentati a energie  rinnovabili.  La  societa'  Terna  Spa
trasmette con periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
un programma di utilizzo degli impianti di cui al  primo  periodo  ed
effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto  dei
vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  definisce  i
corrispettivi  a  reintegrazione  degli  eventuali   maggiori   costi
sostenuti dai predetti impianti. 
  3. Tenuto  conto  della  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di  cui  al  comma  2,  i  gestori  degli
impianti medesimi comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  Titolo  III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un  periodo  di
sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.  Alla  scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative,  indicando   il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore  a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi  del  comma  3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e  secondo  periodo,  i
gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che  rendono  necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative  temporanee.
I valori limite in deroga non possono  in  ogni  caso  eccedere,  per
ciascun impianto, i  riferimenti  derivanti  dai  piani  di  qualita'
dell'ambiente e dalla  normativa  unionale,  nonche'  i  valori  meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle  BAT  di  cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010  e  forniscono  i  dati
necessari  per  effettuare  il  confronto  rispetto  alle  condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e ai  livelli  di  emissione
associati alle migliori tecniche disponibili nonche' i risultati  del
controllo  delle  emissioni  ai  fini  degli  accertamenti   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.
152 del 2006. 
  3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al  comma  3
al Ministero  della  transizione  ecologica  e  predispongono  idonee
misure di controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152  del  2006,  adeguando,  ove
necessario,  il  piano  di   monitoraggio   e   controllo   contenuto
nell'autorizzazione  integrata   ambientale.   Il   Ministero   della
transizione  ecologica  notifica  le  predette   comunicazioni   alla
Commissione  europea,  al   fine   di   consentire   la   valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3  e
agli esiti dei relativi controlli. 
  4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere l'utilizzo degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da  bioliquidi
sostenibili  ((nonche'  impianti  alimentati  da   biomassa   solida,
prevedendo   per   i   soli   impianti   alimentati   da   bioliquidi
sostenibili)),  esclusivamente  durante  il  periodo  emergenziale  e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione  tramite
combustibile  convenzionale,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,
fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.  La
deroga  di  cui  al  primo  periodo  e'  concessa   nell'ambito   dei
provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente  qualora  risulti  che
l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente  sostenibile
rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta
l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi
dei  biocombustibili  e  l'attuale  livello  degli  incentivi.  Fermo
restando che l'erogazione dei predetti incentivi e'  sospesa  per  il
periodo emergenziale di alimentazione  a  combustibile  tradizionale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  definisce  i
corrispettivi  a  reintegrazione  degli  eventuali   maggiori   costi
rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia  sul  mercato
elettrico,  strettamente  necessari  per  sostenere  l'esercizio  dei
predetti  impianti  nel  periodo   emergenziale   ed   effettivamente
sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al comma 1. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le necessarie misure  per  incentivare  l'uso  delle
fonti rinnovabili. 
  6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di
cui  al  comma  1  non  e'   riconosciuto   alcun   corrispettivo   a
reintegrazione degli  eventuali  maggiori  costi  di  gestione  e  di
stoccaggio  sostenuti  dagli  impianti  di  produzione   di   energia
elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo. 
  6-bis. Al  fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'  del
sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in  Ucraina
e di consentire il riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per  l'anno
termico 2022-2023, nonche'  di  massimizzare  l'impiego  di  impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,  esclusivamente
fino  al  31  marzo  2024,  la  sostituzione  del  gas  naturale  con
combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario,
e  le  relative  modifiche   tecnico-impiantistiche   ai   fini   del
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti  industriali
sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si  applicano  i
limiti  di  emissione   nell'atmosfera   previsti   dalla   normativa
dell'Unione europea o,  in  mancanza,  quelli  previsti  dalle  norme
nazionali  o  regionali  per  le  sostanze  indicate  nella  predetta
normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine
all'autorita' competente al rilascio  della  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata  ambientale
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del
relativo  fabbisogno  energetico.   Decorsi   trenta   giorni   dalla
comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con  il
combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un  provvedimento
di diniego motivato da  parte  dell'autorita'  competente  rilasciato
entro   tale   termine.   L'autorita'   competente   puo'    assumere
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le
deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo  di  sei
mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative  ai  sensi   del
presente comma. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza antincendio.