DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
Credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio
                dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. 
  1-bis. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  ((30  giugno
2023)). Non si applicano i limiti di cui all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo  64  del  predetto  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo n. 385  del  1993  ovvero  di  imprese  di  assicurazione
autorizzate  ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta di  cui  al  presente  articolo,  le  imprese  beneficiarie
richiedono  il  visto  di  conformita'   dei   dati   relativi   alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti  che  danno
diritto al medesimo credito d'imposta. Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzato dal cessionario con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque,  entro  la
medesima data del ((30 giugno 2023)). Le  modalita'  attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
sono definite con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis  nonche',
in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  ((1-quater. Entro il 16  marzo  2023,  i  beneficiari  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione)). 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.