DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  redditi  diversi
di cui alle lettere da c) a (( c-sexies) )) del comma 1 dell'articolo
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
      del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344. 
  2. I redditi di cui alle lettere da c) a (( c-sexies) )) del  comma
1 dell'articolo 81,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma  1,  determinati
secondo i criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per  cento.  L'imposta  sostitutiva  non  si
applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione  di  partecipazioni
al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti  finanziari  e  di
contratti, di cui al comma 4,dell'articolo 68 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986, salvo  la  dimostrazione,  a  seguito  di
esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma  5,  lettera
b), dell'articolo 167, del citato  testo  unico  del  rispetto  delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del
medesimo testo unico.  Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi
diversi derivanti dalle obbligazioni e  dagli  altri  titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del
1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei  suddetti  Stati
sono computati  nella  misura  del  48,08  per  cento  dell'ammontare
realizzato. (11) (15) (18) (19) 
  3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. Con  uno  o
piu' decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  possono
essere previsti particolari adempimenti ed  oneri  di  documentazione
per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di
cui al comma 2.  L'obbligo  di  dichiarazione  non  sussiste  per  le
plusvalenze e gli altri proventi per i quali  il  contribuente  abbia
esercitato l'opzione di cui all'articolo 6. (19) 
  4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta  mediante
versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il  versamento
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla  dichiarazione.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. (11) (19) 
  5. Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle  lettere  da
c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, percepiti o sostenuti da: 
    a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1,
del  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  e   successive
modificazioni. 
  ((5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed  enti,  non
negoziate in mercati regolamentati, il cui  valore,  per  piu'  della
meta',   deriva,    in    qualsiasi    momento    nel    corso    dei
trecentosessantacinque  giorni  che  precedono  la   loro   cessione,
direttamente  o  indirettamente,  da  beni   immobili   situati   nel
territorio dello Stato)). 
  6.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la   riscossione,   le
sanzioni,  i  rimborsi  e  il  contenzioso  in  materia  di   imposta
sostitutiva si applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di
imposte sui redditi. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come  modificate  dal  presente
articolo, si applicano alle plusvalenze  percepite  a  decorrere  dal
periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle  di  cui
al comma 4 del medesimo articolo  5,  come  modificate  dal  presente
articolo, si applicano alle plusvalenze  percepite  a  decorrere  dal
periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere  dal  1°
luglio 2014." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi  di  capitale
percepiti a partire  dal  1º  gennaio  2018  ed  ai  redditi  diversi
realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga  alle
previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili
derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con  utili  prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,  deliberate  dal  1º
gennaio 2018  al  31  dicembre  2022,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160
dell'11 luglio 2017".