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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 1-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  delega al Governo per il riordino del trattamento tributario
dei  redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare  e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui
redditi  di  capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi
medesimi;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha  fissato  al  30  novembre  1997  il termine per l'esercizio delle
deleghe  legislative  stabilite  dal citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996;
 Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                   il seguente decreto legislativo
                              TITOLO I
                   Riforma dei redditi di capitale
                        e dei redditi diversi
                               Art. 1.
 Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte
 sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
                      22 dicembre 1986, n. 917.
  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
    "f) I redditi diversiderivanti da attivita' svolte nel territorio
dello  Stato  e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le   plusvalenze   derivanti  dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di
partecipazioni  in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di
quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni
in  societa'  residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis)
del  comma  1  dell'articolo  81, negoziate in mercati regolamentati,
anche se detenute nel territorio dello Stato;".
  2.  Nel  comma  2  dell'art.  112 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  le  parole "e le plusvalenze relative alle
partecipazioni  sociali  indicate  nell'art.  20, comma 1, lett. f)",
sono  sostituite dalle seguenti: "e le plusvalenze indicate nell'art.
20, comma 1, lett. f)".
  3.  Il  comma  1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, e' sostituito dal seguente: "1. Sono redditi
di capitale:
    a)  gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari,  degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa;
    c)  le  rendite  perpetue  e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
       d)  i  compensi  per  prestazioni  di  fideiussione o di altra
garanzia;  e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo
il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
    f)  gli  utili  derivanti da associazioni in partecipazione e dai
contratti  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo 2554 del codice
civile,  salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo
49;
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di  denaro  e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti dai relativi
investimenti;
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
    g-quater)   i   redditi  compresi  nei  capitali  corrisposti  in
dipendenza   di   contratti   di   assicurazione   sulla  vita  e  di
capitalizzazione;
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti
attraverso  cui  possono  essere  realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.".
  4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  e'  sostituita dalla seguente: "c) i titoli di
massa  che  contengono  l'obbligazione  incondizionata di pagare alla
scadenza  una  somma  non  inferiore a quella in essi indicata, con o
senza   la   corresponsione   di   proventi   periodici,  e  che  non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o
indiretta  alla  gestione  dell'impresa  emittente  o  dell'affare in
relazione  al  quale  siano  stati  emessi,  ne'  di  controllo sulla
gestione stessa.".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo dei commi 13, 14, 15, 16 e 160
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della   presente   legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
            "14.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi previsti dai
          commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e
          188  sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per
          l'acquisizione del parere.
            Quest'ultimo  e'  espresso entro trenta giorni dalla data
          di trasmissione degli schemi dei decreti".
            "15.  La  commissione  puo'  chiedere  una  sola volta ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la  complessita'  della  materia  o per il numero di schemi
          trasmessi    nello    stesso    periodo   all'esame   della
          commissione".
            "16.  Qualora  sia  richiesta,  ai sensi del comma 15, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
          Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 14 ovvero quello
          prorogato  ai  sensi  del  comma  15,  il parere si intende
          espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini previsti
          dai   commi  14  e  15  del  presente  articolo  non  viene
          considerato  il  periodo  di  sospensione estiva dei lavori
          parlamentari".
            "160.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  concernenti  il  riordino  del
          trattamento  tributario  dei  redditi  di  capitale  e  dei
          redditi  diversi  nonche'  delle  gestioni  individuali  di
          patrimoni  e  degli  organismi  di  investimento collettivo
          mobiliare  e  modifiche al regime delle ritenute alla fonte
          sui   redditi  di  capitale  o  delle  imposte  sostitutive
          afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a)  revisione  della  disciplina dei redditi di capitale
          con  una  puntuale definizione delle singole fattispecie di
          reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere
          ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
             b)   revisione  della  disciplina  dei  redditi  diversi
          derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti,
          di  altri  valori  mobiliari,  nonche'  di valute e metalli
          preziosi;  introduzione  di  norme volte ad assoggettare ad
          imposizione   i   proventi  derivanti  da  nuovi  strumenti
          finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
          possibilita',   anche   ai   fini  di  semplificazione,  di
          prevedere  esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o
          franchigie;
             c)  introduzione  di  norme di chiusura volte ad evitare
          arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di
          capitali   o  diversi  e  quelle  produttive  di  risultati
          economici equivalenti;
             d)  ridefinizione  dei  criteri  di determinazione delle
          partecipazioni  qualificate, eventualmente anche in ragione
          dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
             e)    previsione    di    distinta   indicazione   nella
          dichiarazione   annuale   delle  plusvalenze  derivanti  da
          cessioni  di  partecipazioni  sociali  qualificate  e degli
          altri  redditi  di cui alla lettera b), con possibilita' di
          compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite
          indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre
          il quarto periodo di imposta successivo;
             f)  previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi
          di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo;
          possibilita'  di  optare  per  l'applicazione  di modalita'
          semplificate   di   riscossione   dell'imposta,  attraverso
          intermediari  autorizzati  e  senza  obbligo  di successiva
          dichiarazione,  per  i redditi di cui alla medesima lettera
          b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate;
          detta  possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili
          rapporti con i predetti intermediari;
             g)  previsione  di  forme  opzionali  di  tassazione sul
          risultato  maturato nel periodo di imposta per i redditi di
          cui   alla   lettera   b)  non  derivanti  da  cessioni  di
          partecipazioni   qualificate   e   conseguiti  mediante  la
          gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese;
          applicazione   di  una  imposta  sostitutiva  sul  predetto
          risultato,  determinato al netto dei redditi affluenti alla
          gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte
          a  titolo  di  imposta  o  ad imposta sostitutiva o che non
          concorrono  a  formare  il  reddito del contribuente, per i
          quali   rimane   fermo  il  trattamento  sostitutivo  o  di
          esenzione  specificamente previsto; versamento dell'imposta
          sostitutiva   da   parte   del  soggetto  incaricato  della
          gestione;  possibilita'  di compensare i risultati negativi
          di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi
          periodi;
             h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere
          equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera
          g)  con  quella  dei redditi diversi di cui alla lettera f)
          conseguiti a seguito di realizzo;
             i)  revisione  del  regime  fiscale  degli  organismi di
          investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri
          analoghi  a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a
          rendere  il  regime  dei medesimi organismi compatibile con
          quelli ivi previsti;
             l)  revisione  delle aliquote delle ritenute sui redditi
          di  capitale  o  delle  misure  delle  imposte  sostitutive
          afferenti  i  medesimi  redditi,  anche  al fine di un loro
          accorpamento  su  non  piu'  di tre livelli compresi fra un
          minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento;
          previsione  dell'applicazione,  in  ogni caso, ai titoli di
          Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
          differenziazione  delle aliquote, nel rispetto dei principi
          di   incoraggiamento   e   tutela  del  risparmio  previsti
          dall'art.  47  della Costituzione, in funzione della durata
          degli  strumenti,  favorendo  quelli  piu' a lungo termine,
          trattati  nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al
          pubblico;   conferma  dell'applicazione  delle  ritenute  a
          titolo  di  imposta o delle imposte sostitutive sui redditi
          di  capitale  percepiti da persone fisiche, soggetti di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettera   c),  del  medesimo  testo  unico,  non  esercenti
          attivita'  commerciali  e  residenti  nel  territorio dello
          Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta
          nei  confronti  dei  soggetti  non residenti nel territorio
          dello  Stato,  previsti  dal  decreto  legislativo 1 aprile
          1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
             m)  nel  rispetto  dei  principi direttivi indicati alla
          lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una
          imposizione   sostitutiva   sugli   utili  derivanti  dalla
          partecipazione  in  societa'  ed  enti  di cui all'art. 41,
          comma  1,  lettera e), del citato testo unico delle imposte
          sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella
          predetta   lettera   l);   sono   in   ogni   caso  esclusi
          dall'applicazione  dell'imposizione  sostitutiva  gli utili
          derivanti da partecipazioni qualificate;
             n)  determinazione  dell'imposta sostitutiva di cui alla
          lettera  f)  secondo  i  medesimi  livelli  indicati  nella
          lettera  l)  e,  in particolare, applicando il livello piu'
          basso  ai  redditi di cui alla lettera b), non derivanti da
          cessioni  di  partecipazioni  qualificate, nonche' a quelli
          conseguiti  nell'ambito  delle gestioni di cui alle lettere
          g)  e  i);  coordinamento fra le disposizioni in materia di
          ritenute  alla  fonte  sui redditi di capitale e di imposte
          sostitutive  afferenti  i medesimi redditi ed i trattamenti
          previsti alle lettere g) e i);
             o)  introduzione  di  disposizioni  necessarie  al  piu'
          efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche
          mediante   la   previsione   di   particolari  obblighi  di
          rilevazione  e di comunicazione delle operazioni imponibili
          da  parte  degli  intermediari  professionali  o  di  altri
          soggetti  che  intervengano  nelle  operazioni  stesse, con
          possibilita'  di  limitare  i predetti obblighi nei casi di
          esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
          revisione  della  disciplina contenuta nel decreto-legge 28
          giugno  1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
          disposizioni   necessarie  al  piu'  esteso  controllo  dei
          redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
             p)  coordinamento  della  nuova  disciplina  con  quella
          contenuta   nel  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.  27,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
          n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  introducendo  nel  citato  testo  unico  tutte le
          modifiche  necessarie ad attuare il predetto coordinamento,
          con  particolare  riguardo  al trattamento dei soggetti non
          residenti nel territorio dello Stato;
             q)  coordinamento  della  nuova  disciplina  con  quella
          contenuta  nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
          con  le  disposizioni  contenute nel decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, introducendo
          tutte  le  modifiche  necessarie  ad  attuare  il  predetto
          coordinamento;
             r)  possibilita'  di  disporre  l'entrata  in vigore dei
          decreti  legislativi  di  attuazione fino a nove mesi dalla
          loro pubblicazione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 259 del
          1997:
            "Art.  3.  -  1.  All'art.  3,  comma  16, della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  "Nel  computo dei termini previsti dai commi 14 e
          15  del  presente articolo non viene considerato il periodo
          di sospensione estiva dei lavori parlamentari''.
          Conseguentemente  i  termini  per l'esercizio delle deleghe
          legislative  stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662
          del  1996  sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando
          quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
          Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 20 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con il D.P.R. n. 917 del
          1986, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).  -
          1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei
          non  residenti si considerano prodotti nel territorio dello
          Stato:
             a) i redditi fondiari;
             b) i redditi di capitale  corrisposti  dallo  Stato,  da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni  nel  territorio  stesso  di  soggetti   non
          residenti;
             c)   i   redditi   di  lavoro  dipendente  prestato  nel
          territorio dello Stato, compresi  i  redditi  assimilati  a
          quelli  di  lavoro  dipendente  di cui alle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 47;
             d) i redditi di lavoro autonomo derivanti  da  attivita'
          esercitate nel territorio dello Stato;
             e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate
          nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
             f)  i  redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel
          territorio dello  Stato  e  da  beni  che  si  trovano  nel
          territorio  stesso,  nonche' le plusvalenze derivanti dalla
          cessione a titolo oneroso  di  partecipazioni  in  societa'
          residenti,  con esclusione in ogni caso di quelle derivanti
          dalla cessione a titolo  oneroso  delle  partecipazioni  in
          societa'  residenti  non qualificate ai sensi della lettera
          c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate  in  mercati
          regolamentati,  anche  se  detenute  nel  territorio  dello
          Stato;
             g) i redditi  di  cui  all'art.  5  imputabili  a  soci,
          associati o partecipanti non residenti.
            2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere
          c),  d)  e  f)  del  comma  1  si  considerano prodotti nel
          territorio dello Stato,  se  corrisposti  dallo  Stato,  da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni  nel  territorio  stesso  di  soggetti   non
          residenti:
             a)  le  pensioni,  gli  assegni  ad esse assimilati e le
          indennita'
           di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e f), del
          comma 1  dell'art. 16;
             b) o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
          cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47;
             c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno,
          di brevetti industriali e di marchi  d'impresa  nonche'  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico;
             d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o enti non
          residenti  per  prestazioni  artistiche   o   professionali
          effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".
            -  Si riporta il testo dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con il  D.P.R.  n.  917  del
          1986, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  41  (Redditi  di  capitale).  - 1. Sono redditi di
          capitale:
             a) gli interessi  e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          mutui, depositi e conti correnti;
             b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni
          e  titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni
          e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
             c) le rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
             d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra
          garanzia;
             e)  gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  salvo il disposto della lettera d) del comma 2
          dell 'articolo 49;
             f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione
          e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554
          del codice civile, salvo il disposto della lettera  c)  del
          comma 2 dell 'articolo 49;
             g)  i  proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti;
             g-bis)  i  proventi derivanti da riporti e pronti contro
          termine su titoli e valute;
             g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo   di   titoli
          garantito;
             g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
          dipendenza  di  contratti  di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione;
             h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri
          rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi
          i  rapporti  attraverso  cui  possono   essere   realizzati
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto.
            2. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
          di  enti,  diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche; si  considerano  similari
          alle obbligazioni:
             a) (soppressa);
             b)  i  buoni  fruttiferi emessi da societa' esercenti la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'art.  29 del R.D.L.  15 marzo 1927, n. 436, convertito
          dalla legge 19 febbraio 1928, n.  510;
              c) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare  in  relazione al quale siano stati emessi, ne'
          di controllo sulla gestione stessa.
            - Si riporta il testo dell'art. 112 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con il  D.P.R.  n.  917  del
          1986, come modificato dal presente decreto:
            "Art.   112   (Reddito  complessivo).  -  1.  Il  reddito
          complessivo delle societa' ed enti  non  residenti  di  cui
          alla lett. d) del comma 1 dell'art.  87 e' formato soltanto
          dai   redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  ad
          esclusione  di  quelli  esenti  dall'imposta  e  di  quelli
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad
          imposta sostitutiva.
            2. Si considerano prodotti nel territorio dello  Stato  i
          redditi indicati nell'art. 20, tenendo conto, per i redditi
          di  impresa,  anche  delle plusvalenze e delle minusvalenze
          dei beni  destinati  o  comunque  relativi  alle  attivita'
          commerciali   esercitate   nel   territorio   dello  Stato,
          ancorche'   non   conseguite    attraverso    le    stabili
          organizzazioni,  nonche'  gli utili distribuiti da societa'
          ed enti di cui alle lettere a)  e b)  del comma 1 dell'art.
          87 e le  plusvalenze  indicate  nell'art.    20,  comma  1,
          lettera f).