COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 47.

  La  Repubblica  incoraggia  e  tutela  il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
  Favorisce   l'accesso   del   risparmio  popolare  alla  proprieta'
dell'abitazione,  alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto  investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.